LO STATUTO


 
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I N D I C E

CAPO I - Natura e Funzioni
Art. 1) Natura giuridica – Sede
Art. 2) Funzioni e compiti
Art. 3) Comprensorio
Art. 4) Perimetro del Comprensorio

CAPO II – Organi del Consorzio
Art. 5) Organi

SEZIONE I
Art. 6) Assemblea dei consorziati – linee generali
Art. 7) Sezioni, liste, preferenze
Art. 8) Seggi elettorali – costituzione
Art. 9) Elettorato attivo
Art. 10) Modalità di votazione – linee generali
Art. 11) Elenchi degli aventi diritto al voto
Art. 12) Elenchi – pubblicità
Art. 13) Elenchi – reclami e ricorsi
Art. 14) Assemblea dei consorziati – convocazione
Art. 15) Seggi elettorali – composizione
Art. 16) Seggi elettorali – insediamento
Art. 17) Seggi elettorali – documentazione
Art. 18) Seggi elettorali – funzionamento
Art. 19) Voti di preferenza
Art. 20) Seggi elettorali – scrutinio
Art. 21) Voti nulli
Art. 22) Decisioni sulle questioni di scrutinio
Art. 23) Voti contestati
Art. 24) Verbale di scrutinio
Art. 25) Risultati dello scrutinio
Art. 26) Verbale finale – proclamazione degli eletti
Art. 27) Elezione dei rappresentanti delle Comunità Montane e dei Comuni

SEZIONE II
Art. 28) Il Consiglio dei Delegati – Competenze
Art. 29) Ineleggibilità
Art. 30) Sostituzione del Consigliere
Art. 31) Consiglio - Convocazione

SEZIONE III
Art. 32) Comitato di Coordinamento – costituzione
Art. 33) Comitato di Coordinamento – competenze
Art. 34) Comitato di Coordinamento – convocazione

SEZIONE IV
Art. 35) Presidente – poteri
Art. 36) Vice Presidente – poteri

SEZIONE V
Art. 37) Direttore Generale

SEZIONE VI
Art. 38) Accettazione delle cariche
Art. 39) Insediamento nelle cariche
Art. 40) Dimissioni
Art. 41) Decadenza
Art. 42) Surroga
Art. 43) Validità delle riunioni
Art. 44) Partecipazione alle riunioni
Art. 45) Incompatibilità temporanea alle riunioni
Art. 46) Validità deliberazioni
Art. 47) Verbale riunioni
Art. 48) Pubblicazione delibere - Eseguibilità
Art. 49) Impugnativa dei provvedimenti consortili
Art. 50) Informazione – Accesso agli atti

SEZIONE VII
Art. 51) Revisori dei conti – composizione e competenze

SEZIONE VIII
Art. 52) Scioglimento degli Organi

CAPO III – Amministrazione – Contribuenza – Gestione
SEZIONE I
Art. 53) Bilancio di Previsione
Art. 54) Struttura del Bilancio
Art. 55) Relazione programmatica e bilancio pluriennale
Art. 56) Controllo interno di gestione
Art. 57) Conto consuntivo
Art. 58) Servizio di tesoreria

SEZIONE II
Art. 59) Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale
Art. 60) Oneri a carico dei consorziati
Art. 61) Ruoli di contribuenza

SEZIONE III
Art. 62) Personale dipendente

SEZIONE IV
Art. 63) Norma finale

C A P O 1°

ART. 1
Natura Giuridica – Sede
Il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, costituito con D.P.R. 1.12.1966 n.12933/C/1-66, Div.A/II, registrato alla Corte dei Conti il 1.4.1967 reg. 6, n. 341, è retto dal presente Statuto che disciplina il funzionamento degli Organi del Consorzio stabilendo ed applicando il principio della distinzione e dell’autonomia delle funzioni di indirizzo e di quelle propriamente gestionali.
Il Consorzio, Ente pubblico economico, opera secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità ed ha sede in Matera.


ART. 2
Funzioni e compiti
Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle Leggi statali e regionali, comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché quelle attività che si rendono comunque necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali.
In particolare il Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1 della L.R. n. 33/01, provvede:
a) ad elaborare proposte organiche per il piano generale di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale;
b) alla progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica con i seguenti interventi:
- La sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione d’acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché le opere di sistemazione e regolamentazione dei corsi d’acqua di bonifica ed irrigui;
- Gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- Le opere di cui all’art. 27, 1° comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- Le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
- Le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- Le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità della L. 185/1992 e successive modificazioni;
- Il riordino fondiario;
- Le opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue di scolo;
- Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
c) alla progettazione, all’esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo l’affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all’art. 7 della L.R. n. 33/2001, in sostituzione dei medesimi;
d) ad elaborare ed attuare i piani di riordino fondiario;
e) alla progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere della bonifica;
f) ai sensi dell’art. 27, legge 36/1994, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica sui canali consortili compatibilmente con l’attività di bonifica ed ad essa strettamente connesse e per l’approvvigionamento idrico ad imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
g) ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 152/99 alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione;
h) all’attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 della L.R. n. 33/2001;
i) a promuovere iniziative e realizzare interventi per l’attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell’attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.
La realizzazione delle singole opere pubbliche di bonifica è affidata al Consorzio con atto di concessione della Regione.
Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche affidate al Consorzio per la manutenzione e l’esercizio, il Consorzio ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 provvede al rilascio delle concessioni e delle licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio rientrando tra quelli previsti all’art. 100 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Alla progettazione e realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza del Consorzio dalla L.R. n. 33/2001 e dichiarati di preminente interesse regionale dalle Direttive programmatiche o con deliberazione della Giunta Regionale, si provvede con onere a totale carico della Regione.
Le Autorità di Bacino o la Regione in quanto Autorità di Bacino, possono affidare ai Consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione delle opere e degli impianti inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al Capo III della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Le Comunità Montane, le Province ed i Comuni possono affidare, con oneri a loro carico e secondo le modalità stabilite dalle Direttive programmatiche, al Consorzio la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere ed impianti nell’ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi delegate dalla Regione.

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ART. 3
Comprensorio
Il Comprensorio del Consorzio, ha una superficie di Ha 374.296, come risultante dai seguenti decreti e dalla L.R. n. 33/2001:
- R.D. 16.7.1925 reg. alla Corte dei Conti l’1.8.1925 – reg. 12 fl. 4422; costitutivo del Consorzio di Metaponto per Ha. 41.863;
- D.M. 27.4.1936 n. 3594 e R.D. 14.5.1936 n. 4541 di ampliamento del Consorzio di Metaponto per ha. 11.853;
- D.P. 29.4.1958 n. 354 reg. alla Corte dei Conti il 31.5.1958 reg. 9 – fl. 16, di ulteriore ampliamento del Consorzio di Metaponto per Ha. 68.300;
- R.D. 27.4.1931 n. 6493 reg. alla Corte dei Conti il 23.5.1931 reg. 13 – fl. 314 costitutivo del Consorzio Media Valle del Bradano per Ha. 104.220;
- D.P. 19.4.1958 n. 353 reg. alla Corte dei Conti il 19.5.1958 reg. 8 – fl. 166, di ampliamento del Consorzio Media Valle del Bradano per Ha. 33.157;
- D.P.G.R. n. 834 del 24.9.1993 di ulteriore ampliamento del Consorzio per Ha. 48.388; - D.P.G.R. n. 685 del 6.8.1997 di riduzione del comprensorio per Ha. 26.802;
- L.R. n.33 del 6.09.2001 di ulteriore ampliamento, con la totale esclusione dei territori ricadenti in provincia di Potenza (Noepoli e Sant’Arcangelo) per complessivi Ha. 6.342 e la inclusione di tutti i territori ricadenti nella provincia di Matera.
La superficie territoriale complessiva del comprensorio è di Ha.344.678, ricadente tutta in provincia di Matera, c.s.:

Comune Superficie Ha
1. Accettura 8.927
2. Aliano 9.632
3. Bernalda 12.311
4. Calciano 4.868
5. Cirigliano 1.493
6. Colobraro 6.591
7. Craco 7.628
8. Ferrandina 21.547
9. Garaguso 3.862
10. Gorgoglione 3.423
11. Grassano 4.107
12. Grottole 11.588
13. Irsina 26.221
14. Matera 38.798
15. Miglionico 8.893
16. Montalbano Jonico 13.294
17. Montescaglioso 17.674
18. Nova Siri 5.211
19. Oliveto Lucano 3.147
20. Pisticci 23.147
21. Policoro 6.729
22. Pomarico 12.873
23. Rotondella 7.693
24. Salandra 7.711
25. San Giorgio Lucano 3.794
26. San Mauro Forte 8.689
27. Scanzano Jonico 7.150
28. Stigliano 20.996
29. Tricarico 17.691
30. Tursi 15.693
31. Valsinni 3.197
Superficie totale del Consorzio 344.678

Il predetto comprensorio potrà essere ridefinito secondo le modalità previste dall’art. 3 della legge n. 33 del 06.09.2001.

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ART. 4
Perimetro del Comprensorio
Il perimetro è ben delineato dalla cartografia facente parte della L.R. Basilicata n. 33/2001, allegata al presente Statuto.

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CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 5
ORGANI
Sono Organi del Consorzio:
1) - L’Assemblea dei Consorziati;
2) – Il Consiglio dei Delegati;
3) – Il Comitato di Coordinamento;
4) – Il Presidente;
5) – Il Collegio dei Revisori dei Conti.

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SEZIONE I
ART. 6
Assemblea dei Consorziati – linee generali

L’Assemblea ha funzioni elettive.
Fanno parte dell’Assemblea tutti i Consorziati iscritti nel catasto del Consorzio che:
- godono dei diritti civili;
- pagano i contributi imposti dal Consorzio in riferimento ad un titolo di proprietà immobiliare (agricolo e/o extragricolo) ricadente nel comprensorio di contribuenza.
Ogni Consorziato ha diritto ad un voto.
Il Consorzio provvede a predisporre gli elenchi dei Consorziati aventi diritto al voto, distinti per Sezioni, secondo quanto disposto dal successivo articolo 11.
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo esclusivamente i Consorziati in regola con il pagamento dei contributi maturati al momento del voto.
L’Assemblea ha il solo compito di eleggere quindici (15) componenti del Consiglio dei Delegati; altri cinque (5) Consiglieri sono nominati quali membri di diritto dai Comuni, in numero di tre, e dalle Comunità Montane presenti nel comprensorio consortile, in numero di due.

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ART. 7
Sezioni, liste, preferenze
Ai fini dell’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei quindici componenti del Consiglio, i Consorziati aventi diritto sono suddivisi in tre Sezioni di contribuenza, ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza a cui sono tenuti i Consorziati per ogni singola Sezione.
Alla prima Sezione appartengono i Consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle Ditte Consorziate.
Alla terza Sezione appartengono i Consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i Consorziati della prima Sezione e il numero totale delle Ditte contribuenti del Consorzio, decurtato dal numero di Ditte appartenenti alla prima Sezione.
Alla seconda Sezione appartengono i Consorziati non appartenenti alla prima e alla terza Sezione.
La contribuenza consortile totale e il numero totale delle Ditte consorziate di cui ai commi precedenti, vanno desunti dai ruoli consortili relativi all’anno precedente a quello in cui il Consorzio indice le elezioni.
Ciascun Consorziato contribuente è iscritto, in qualità di Ditta catastale, in una sola Sezione.
L’elezione del Consiglio dei Delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le tre Sezioni di contribuenza sulla base di una lista o di liste concorrenti di candidati, compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive Sezioni; ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere nell’ambito di ciascuna Sezione.
Le liste devono essere presentate e sottoscritte dall’1% dei consorziati aventi diritto al voto della rispettiva Sezione esclusi i candidati, con un minimo di 100 sottoscrittori nell’ipotesi in cui l’1% risulti superiore.
Qualora per una o più Sezioni non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta Sezione potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa Sezione. Nel caso di cui al comma precedente, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità risulterà eletto colui che è gravato da maggiore contribuenza. E’ ammessa una sola preferenza.
Per ciascuna Sezione il numero dei Consiglieri da assegnare ad ogni lista sarà pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista escludendo la parte frazionaria del quoziente. Gli ulteriori seggi risultanti dai resti saranno attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Saranno eletti all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza.
Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.

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ART. 8
Seggi elettorali – costituzione
Il Presidente, sentito il Comitato di Coordinamento, determina il numero dei seggi elettorali nel numero di uno ogni mille utenti elettori o frazione per ogni Comune interessato ricadente nel comprensorio.
I seggi devono rimanere aperti per un giorno festivo dalle ore 7,00 alle 22,00 ininterrottamente.
I seggi elettorali saranno costituiti con provvedimento del Presidente del Consorzio. Lo scrutinio delle schede avverrà immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, senza interruzioni.

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ART. 9
Elettorato attivo
L’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l’esercizio del diritto stesso.
Il voto è segreto e personale e non delegabile ed è esercitato nell’ambito della Sezione di appartenenza.
Ciascun Consorziato contribuente esercita il proprio diritto presso il seggio del Comune di residenza; in caso di residenza in Comune non ricadente nel comprensorio: presso il seggio elettorale del Comune ove è iscritto per il contributo più elevato .
Per le Società, per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore.
In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente Ditta, fatta eccezione dell’ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione, fino al raggiungimento della maggioranza delle quote.
La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.
Per l’esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti quarto e quinto comma, la relativa autocertificazione di legittimazione di cui al comma precedente è da consegnare al Presidente del seggio elettorale al momento del voto ed acquisita agli atti elettorali.

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ART. 10
Modalità di votazione – linee generali
Le schede di votazione, di colore diverso per ogni Sezione, debitamente timbrate dal Consorzio, dovranno essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell’inizio delle votazioni controllerà, insieme agli scrutatori, il numero di esse, facendone menzione nel verbale di cui all’art. 24.
Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita.
Le liste devono essere consegnate in originale e copia entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell’Assemblea ad un funzionario del Consorzio, all’uopo delegato dal Presidente che ne accuserà ricevuta restituendo la copia da lui firmata con l’indicazione del giorno e dell’ora della ricezione.
Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste, dovranno essere dichiarate autentiche da un Notaio, da un Segretario Comunale o da un funzionario del Consorzio all’uopo designato dal Presidente.
I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una lista.
Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista presentata anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste presentate successivamente.
Le determinazioni debitamente motivate in ordine all’accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
Le liste accettate saranno dal Consorzio, distinte per ciascuna Sezione di contribuenza, trascritte, secondo l’ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l’ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione per l’espressione del voto di preferenza.
Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno nella casella stampata in testa alla lista medesima.
L’elettore può altresì dare la preferenza ad uno solo dei candidati indicati nella stessa lista apponendo un segno nella relativa casella, stampata a fianco del nominativo medesimo.
Nel caso che per una o più Sezioni non vengano presentate liste di candidati, la scheda per le votazioni sarà predisposta con la dicitura stampata: "Nome, cognome e data di nascita del consorziato avente diritto al voto per il quale si esprime il voto", seguita da alcuni righi in bianco.
Nel caso di cui al comma precedente l’elettore scriverà le generalità del consorziato votato negli appositi righi.
L’elezione dei componenti il Consiglio dei Delegati è valida qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre sezioni, il 10% della contribuenza della 1^ sezione o il 15% della contribuenza della 2^ sezione, o il 15% della contribuenza della 3^ sezione.
Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente viene nuovamente convocata entro sei mesi l’Assemblea per ripetere la votazione.
Tale seconda votazione è valida con qualsiasi quorum ma in tal caso la rappresentanza dei membri di diritto di cui al successivo art. 16 all’interno del Consiglio dei Delegati è elevata a 10 membri fermo restando il numero complessivo dei componenti.

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ART. 11
Elenchi degli aventi diritto al voto
Gli elenchi dovranno contenere per ciascuno avente diritto al voto: - generalità e residenza della Ditta;
- sezione di contribuenza alla quale l’avente diritto al voto appartiene;
- indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

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ART. 12
Elenchi – pubblicità
La deliberazione del Comitato di Coordinamento di approvazione dell’elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata nell’albo consortile per un periodo di 15 giorni consecutivi.
Per lo stesso periodo dovrà essere pubblicato all’albo pretorio di ogni Comune ricadente nel comprensorio uno stralcio dell’elenco con l’indicazione degli aventi diritto al voto iscritti al catasto consortile relativo al singolo Comune.
Durante lo stesso periodo l’elenco generale dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio.
Dell’avvenuto deposito dell’elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante l’affissione, nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto.
In tale avviso dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.
Nel manifesto dovrà essere riportato il testo dell’art. 9 del presente Statuto.

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ART. 13
Elenchi – Ricorsi
I ricorsi avverso le risultanze degli elenchi debbono essere diretti al Comitato di Coordinamento e inviati, mediante raccomandata A.R., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultimo di pubblicazione.
Il Comitato di Coordinamento, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui ricorsi ed introduce le conseguenti variazioni nell’elenco.
Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata A.R. .
Decisi i ricorsi, il Comitato di Coordinamento introduce nell’elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti e dispone, sulla base dell’elenco generale, la compilazione degli elenchi per ciascuna delle Sezioni di contribuenza aventi diritto al voto di cui al precedente art. 11 e per ciascun seggio elettorale.

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ART. 14
Assemblea dei Consorziati – Convocazione
La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio, mediante manifesto murale da pubblicarsi nell’albo consortile, nei Comuni e nelle frazioni almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
L’affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima da quello fissato per l’Assemblea.
In esso saranno indicati l’oggetto, il giorno, l’ora di inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi.
Sarà altresì riportato il testo dell’art. 9 dello Statuto.
Nel manifesto dovrà anche essere data notizia dell’avvenuta pubblicazione della relazione dell’Amministrazione di cui all’art. 28 lett. m) del presente Statuto.
Inoltre, nelle tre settimane prima della data di riunione dell’Assemblea elettorale sarà pubblicato un avviso sui quotidiani di larga diffusione nella Regione nel quale, con le comunicazioni relative alla sede dei seggi, alla data e alle ore di inizio e termine delle votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.
Le elezioni del Consiglio, da tenersi entro la data di scadenza del mandato, potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

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ART. 15
Seggi elettorali – composizione
Ogni seggio è composto da un Presidente, due scrutatori ed un Segretario nominati dal Comitato di Coordinamento.
Il Presidente e gli scrutatori vengono designati tramite un sistema di sorteggio imparziale, tra i consorziati iscritti nell’apposito albo.
Gli scrutatori, al momento dell’insediamento del seggio, designano il Presidente.
I presentatori e i candidati delle liste non possono essere nominati componenti dei seggi elettorali.
Il Segretario del seggio sarà nominato dal Presidente del Consorzio tra il personale consortile in possesso di diploma o maturità di scuola media superiore.

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ART. 16
Seggi elettorali – insediamento
Nel caso che all’apertura del seggio uno o tutti e due gli scrutatori non si presentino, il Presidente del seggio li sostituirà scegliendo tra i consorziati presenti in sala e di tale sostituzione farà cenno nel verbale.
Lo stesso dicasi per il segretario.
Nel caso che all’apertura del seggio fosse assente il Presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età il quale avvertirà subito il Direttore Generale del Consorzio per la sostituzione.
Il Presidente sceglie fra gli scrutatori il Vice Presidente.
Quest’ultimo coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.
Tutti i membri del seggio sono considerati per ogni effetto, pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni.
Durante le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno due componenti il seggio tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
Ai membri dei seggi non facenti parte del personale consortile spetta il trattamento, opportunamente maggiorato per recupero della ritenuta fiscale, stabilito dalle leggi:
- L. n. 70 del 13.3.1980 e n. 117 del 4.4.1985;
- L. n. 53 del 21.03.1990 art. 9 comma 2° (non imponibilità);
- D.P.R. del 10.03.1997;
- L. 488 del 23.12.1999 art. 22;
e secondo gli ulteriori aggiornamenti determinati pro-tempore.

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ART. 17
Seggi elettorali – documentazione
Il Direttore Generale del Consorzio dispone affinché, nel giorno precedente le elezioni, siano consegnati a ciascun Presidente di seggio o al Segretario all’uopo delegato:
a) Due elenchi contenenti i nominativi degli elettori che hanno diritto di votare nel seggio;
b) Una copia del manifesto di convocazione dell’Assemblea;
c) Tre copie di ciascuna lista dei candidati che devono essere affisse nella sala della votazione;
d) Una copia dello statuto consortile (Capo II – Sezione 1^);
e) Il pacco sigillato contenente le schede di votazione, con l’indicazione sull’involucro esterno del numero delle schede stesse;
f) I prospetti per le votazioni di scrutinio in doppia copia;
g) Due copie dello schema del verbale;
h) Carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente.

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ART. 18
Seggi elettorali – funzionamento
Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto della fascia di contribuenza corrispondente e del relativo seggio.
Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell’ordine di presentazione.
Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione equipollente: gli estremi del documento sono indicati nell’apposita colonna di identificazione, sull’elenco di seggio.
In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore ne attesta l’identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri del seggio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l’identità dell’elettore, questi può presentare un altro elettore che ne attesti l’identità.
In tal caso l’elettore che attesta deve apporre la sua firma a fianco del nome dell’elettore interessato.
In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell’elenco di seggio dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio, esibita e consegnata dall’interessato.
Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell’apposita sala saranno ammessi a votare.
Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il Presidente consegna allo stesso, insieme con la matita copiativa, la scheda che gli compete.
Compiuta l’operazione di voto, l’elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita.
Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina.
Prima di introdurre la scheda nell’urna, il Presidente ripeterà il nome dell’elettore per il riscontro da parte dello scrivente.
Il Presidente, quindi, introduce la scheda votata nell’urna; contemporaneamente uno dei membri del seggio attesta che l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell’elettore nell’apposita colonna dell’elenco.

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ART. 19
Voti di preferenza
Una scheda valida rappresenta un voto di lista, o in mancanza di lista nella Sezione, un voto di preferenza per il consorziato votato.
L’elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per il candidato incluso nella lista da lui votata o, in mancanza di lista nella Sezione, esclusivamente per un consorziato avente diritto al voto nella stessa Sezione.
Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno con la matita copiativa, nella apposita casella stampata a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.
La preferenza per il candidato compreso in liste diverse da quella già contrassegnata dall’elettore, è nulla.
Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha espresso la preferenza per un candidato compreso nella lista medesima, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato preferito.
Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.
Nel caso di più preferenze espresse nella stessa lista, il voto è da attribuirsi alla sola lista.

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ART. 20
Seggi elettorali – scrutinio
Se l’elettore non vota entro la cabina, il Presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l’elettore non è ammesso al voto.
Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l’abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" apponendo la sua firma.
Il Presidente deve sostituire la seconda scheda consegnata all’elettore con un’altra prelevata dal pacco delle schede medesime.
Dopo che gli elettori abbiano votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.
Le schede non utilizzate, previo riscontro, saranno raccolte in una busta o chiuse in un pacco che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura da tutti i membri del seggio.
Sulla base delle annotazioni riportate negli elenchi degli aventi diritto al voto, il Presidente procederà all’accertamento del numero dei votanti.
Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l’urna e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde a quello dei votanti.
Il Presidente accerta che la differenza fra il numero di schede avute dal Direttore generale del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori, è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.
Il Presidente ripone, quindi, le schede nell’urna e procede allo spoglio dei voti, estraendole una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato.
Contemporaneamente gli scrutatori, insieme con il segretario, prenderanno nota nei prospetti forniti dal Consorzio del numero dei voti di ciascuna lista, dei voti di preferenza e dei voti espressi a singoli consorziati per la Sezione o le Sezioni per le quali non sono state presentate liste di candidati.
Alle operazioni di voto ed allo scrutinio può assistere il rappresentante di ciascuna lista, designato dal Presidente del seggio comunque prima dell’inizio dello scrutinio.
La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore.

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ART. 21
Voti nulli
Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengono fogli già predisposti.
Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte.

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ART. 22
Decisioni sulle questioni di scrutinio
Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di scrutinio e le decisioni stesse debbono essere riportate nel verbale.

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ART. 23
Voti contestati
Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere riposte in una busta che verrà sigillata e firmata sui lembi di chiusura da almeno due membri del seggio.

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ART. 24
Verbale di scrutinio
Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare (secondo lo schema predisposto dal Consorzio) che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio.
Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio.

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ART. 25
Risultati dello scrutinio
Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale.
L’adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

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ART. 26
Verbale finale – proclamazione degli eletti
Alla fine delle operazioni di scrutinio, il seggio provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste o plichi, così distinti:
1. Schede contenenti voti validi ed una copia del verbale e dei prospetti di scrutinio;
2. Schede corrispondenti ai voti contestati e le carte relative ai reclami;
3. Schede corrispondenti ai voti nulli;
4. Schede bianche;
5. Schede deteriorate;
6. Autodichiarazioni sottoscritte;
7. Il materiale residuo;
8. Una copia del verbale, dei prospetti di scrutinio e tutti gli altri documenti.
Su ciascuna busta o plico sarà indicato il contenuto, il seggio ed apposte le firme del Presidente e degli scrutatori.
Il verbale delle operazioni di scrutinio firmato da tutti i componenti del seggio è consegnato, a cura del Presidente del seggio o del Segretario all’uopo delegato, entro le ore 11 del giorno successivo a quello delle votazioni, al Direttore generale del Consorzio unitamente ai plichi sigillati contenenti le schede e quant’altro innanzi indicato.
Il Direttore Generale del Consorzio somma i voti riportati in ciascun verbale di seggio attribuendoli alle rispettive liste e, per quanto riguarda le preferenze espresse, ai rispettivi candidati di ciascuna lista.
Nel caso di voti espressi a singoli consorziati aventi diritto al voto nella Sezione o nelle Sezioni per le quali non sono state presentate liste, il Direttore Generale del Consorzio sommerà i voti espressi per ogni nominativo votato formando una graduatoria decrescente per voti espressi e, in caso di parità, per carico di contribuenza.
Il Direttore Generale del Consorzio compila quindi un verbale finale con l’indicazione dei voti assegnati e delle schede bianche e nulle.
Il verbale finale è consegnato, a cura del Direttore Generale, al Presidente del Consorzio entro 24 ore dalla chiusura dei seggi elettorali.
Il Presidente uscente del Consorzio provvede entro i successivi tre giorni a convocare il Comitato di Coordinamento che, con propria deliberazione, provvede alla ratifica dei risultati elettorali ed alla proclamazione dei nuovi eletti.
La delibera di ratifica deve essere sottoposta a controllo successivo di legittimità ex art. 26, comma 2 della L.R. n. 33/01;
La delibera del Comitato di Coordinamento di approvazione dei risultati elettorali è pubblicata entro 5 giorni sul B.U.R. .
Il Presidente uscente del Consorzio procede quindi a convocare, non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni, il nuovo Consiglio dei Delegati per l’insediamento.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni, alla convocazione del nuovo Consiglio provvede l’Assessore Regionale all’Agricoltura.
Il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti presiede la prima seduta di insediamento.
In caso di parità di voti presiede il più anziano di età.

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ART. 27
Elezione dei rappresentanti delle Comunità Montane e dei Comuni
Le Comunità Montane e i Comuni eleggono quali membri di diritto nel Consiglio dei delegati del Consorzio i rappresentanti legali o delegati specificamente designati dai competenti organi al proprio interno.
Ai fini dell’elezione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente del Consorzio invia, con raccomandata A.R., espressa richiesta ai rappresentanti legali delle Comunità Montane e dei Comuni interessati sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.
I rappresentanti delle Comunità Montane e dei Comuni sono eletti, con le modalità definite dai propri Statuti, da rispettive assemblee convocate dal Sindaco del Comune dove ha sede il Consorzio, per i Comuni e dal Presidente della Comunità Montana avente la maggiore estensione territoriale nel comprensorio consortile, per le Comunità Montane.
Le Assemblee devono essere indette entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al secondo comma.
Qualora l’elezione di cui al presente articolo non sia stata effettuata entro la data fissata per l’insediamento del nuovo Consiglio dei delegati del Consorzio, il Consiglio può esercitare validamente le sue funzioni nella composizione risultante dall’elezione dei rappresentanti dei consorziati.
Qualora i rappresentanti eletti cessino dalla carica rivestita, rispettivamente, in seno alle Comunità Montane o ai Comuni, decadono dalla carica e dovrà provvedersi alla loro sostituzione entro 40 giorni dalla data in cui viene dichiarata la decadenza.
I sostituti rimangono in carica fino alla originaria scadenza dei delegati sostituti.

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SEZIONE II
ART. 28
Consiglio dei delegati
Il Consiglio dei delegati è composto da 20 membri di cui 15 eletti dall’Assemblea nel suo seno e 5 nominati, quali membri di diritto, dalle Comunità Montane rientranti nell’ambito del comprensorio consortile in numero di due, e dai Comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile, in numero di tre.
Il Consiglio dei Delegati resta in carica 5 anni dal suo insediamento.
Compete al Consiglio dei delegati:
a) Eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta e con separate votazioni, il Presidente, il Vice Presidente e i componenti il Comitato di Coordinamento, di cui uno tra i membri di diritto, su proposta di questi ultimi;
b) Nominare una commissione composta da due membri designati dal Consiglio e da un membro designato dal Presidente della Regione, per l’istruttoria delle istanze e l’individuazione della candidatura ritenuta più idonea all’incarico di Direttore Generale;
c) Nominare il Direttore Generale;
d) Deliberare lo statuto, i regolamenti per l’amministrazione del Consorzio nonché i piani di organizzazione per l’ordinamento del personale, proposti dal Direttore Generale nonché le eventuali modifiche;
e) Deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni, la relazione programmatica ed il bilancio pluriennale, nonché il conto consuntivo;
f) Deliberare il piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale e i piani di riordino fondiario;
g) Deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuenza consortile;
h) Deliberare la stipulazione di mutui;
i) Deliberare sui finanziamenti provvisori e per questi, ove necessario, sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati, nonché all’assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consortili per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà, su proposta del Comitato;
j) Deliberare sulla presa d’atto dei nuovi consiglieri nominati quali membri di diritto, dalle Comunità Montane e dai Comuni;
k) Deliberare la partecipazione con responsabilità limitata, ad Enti, società ed associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio e per l’attività di bonifica;
l) Deliberare sulle licenze e le concessioni temporanee a terzi non consorziati;
m) Approvare, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico - economica e finanziaria sull’attività svolta, da pubblicarsi nell’albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale, almeno 60 giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea;
n) Decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
o) Pronunziarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato di Coordinamento;
p) Nominare un revisore dei conti (membro effettivo) ed uno supplente;
q) Approvare il programma triennale dei lavori pubblici, i suoi aggiornamenti annuali e l’elenco annuale dei lavori, unitamente al bilancio preventivo;
r) Convocare l’Assemblea per le elezioni del Consiglio;
s) Deliberare la decadenza dalle cariche qualora ne ricorrano le condizioni previste nello Statuto;
t) Deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi il compito di esaminare specifiche tematiche proprie dell’Ente e di riferire all’intero Consiglio;
u) Provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organismi consorziali sempre che non ritenga di sottoporle all’esame del Comitato - dandone notizia al Comitato stesso nelle adunanze immediatamente successive;
v) Il Consiglio attribuisce il compito di Segretario di tutti gli organi deliberanti, per un periodo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente del Consorzio, con funzioni non inferiori a quelle direttive, salva la possibilità di disciplinare tale attribuzione in sede di regolamento per il personale.

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ART. 29
Ineleggibilità
1. Non possono essere eletti nel Consiglio:
a) I falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
b) Coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell’interdizione;
c) Coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misura di sicurezza che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali;
d) I dipendenti della Regione che competono funzioni di controllo sull’amministrazione del Consorzio;
e) I dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
f) Coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
g) Coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
h) Coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
i) Coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dell’incarico.

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ART. 30
Sostituzione del Consigliere
Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessa dalla carica è sostituito dal candidato della medesima lista che ha riportato il maggior numero di voti o in assenza di liste, dal nominativo che, nella medesima fascia, ha riportato il maggior numero di voti.

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ART. 31
Consiglio – Convocazione
Il Consiglio viene convocato dal Presidente, non meno di due volte all’anno.
Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri mediante lettera raccomandata con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la adunanza.
Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma fino a tre giorni prima della data della riunione.
Almeno 48 ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno, saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei delegati.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri 24 ore prima dell’adunanza.
In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo aggiornando la seduta in atto.
La prima seduta per l’insediamento del nuovo Consiglio, è presieduta dal consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti presiede il Consiglio il più anziano di età.

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SEZIONE III
ART. 32
Comitato di Coordinamento – composizione
Il Comitato di Coordinamento è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vice Presidente e da cinque membri di cui uno eletto tra i membri di diritto del Consiglio.

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ART. 33
Comitato di Coordinamento – competenze
Spetta al Comitato:
a) Deliberare in ordine alla individuazione delle sezioni di contribuenza, così come determinate a norma di legge;
b) Approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;
c) Deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’Autorità Giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
d) Deliberare le disposizioni programmatiche ed attuative in materia di regolamenti interni, funzionamento dei servizi e Piano di Organizzazione Variabile del personale;
e) Deliberare le disposizioni programmatiche ed attuative in merito alla costituzione, modificazione, risoluzione e gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente e della Dirigenza;
f) Deliberare le disposizioni programmatiche in materia di bilancio preventivo, variazioni e/o assestamenti di bilancio, conto consuntivo e relative relazioni illustranti l’attività consortile;
g) Deliberare sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa;
h) Deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;
i) Deliberare sui finanziamenti provvisori e per questi, ove necessario, sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati, nonché sull’assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consortili per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
j) Deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione;
k) Deliberare i sistemi per l’esecuzione dei lavori per l’approvvigionamento delle forniture e per l’espletamento dei servizi;
l) Deliberare sull’affidamento dei lavori e delle forniture;
m) Deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni immobili, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
n) Deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
o) Deliberare sull’acquisto, sulla costituzione e sull’alienazione di diritti reali immobiliari, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
p) Sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consortili e all’aggiornamento del catasto consorziale;
q) Decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni e avverso i provvedimenti adottati dal Presidente, nei termini di cui al successivo art. 49;
r) Affidare ai singoli componenti o a Commissioni costituite nel suo interno il compito di studiare problemi e dare pareri su argomenti specifici;
s) Approvare inoltre il Capitolato d’oneri disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio di tesoreria predisposto dal Direttore Generale.
t) Provvedere al controllo interno di gestione anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato. Spettano al Comitato le funzioni relative al coordinamento e ai compiti di programmazione, indirizzo, controlli e verifiche.

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ART. 34
Comitato di Coordinamento – convocazione
Il Comitato di Coordinamento viene convocato non meno di sei volte all’anno di iniziativa del Presidente.
Deve altresì essere convocato quando almeno tre dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare. Le riunioni del Comitato avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione ai componenti. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei componenti, almeno un giorno prima della riunione.

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SEZIONE IV
ART. 35
Presidente – Poteri
Il Presidente, eletto a maggioranza dal Consiglio, è scelto tra i membri eletti dai consorziati; ha la legale rappresentanza dell’Ente, presiede il Consiglio e il Comitato di Coordinamento.
Esercita tutte le altre funzioni a norma del presente Statuto e in particolare:
a) firma i contratti e gli altri atti, con facoltà di delegare la Direzione del Consorzio;
b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
c) convoca e presiede il Consiglio e il Comitato di Coordinamento;
d) sovrintende all’amministrazione consorziale e assicura l’osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello Statuto;
e) vigila sull’attuazione delle delibere;
f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi, le azioni e i provvedimenti aventi carattere di urgenza sottoponendoli a ratifica del Comitato di Coordinamento;
g) denunzia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
h) può, di volta in volta, delegare uno o più componenti del Comitato di Coordinamento o del Consiglio per il compimento di singoli atti;
i) dispone, in casi di urgenza, la correzione degli errori materiali nei ruoli di contribuenza, qualora siano comprovati da idonea documentazione.

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ART. 36
Vice Presidente - poteri
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni.

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SEZIONE V
ART. 37
Direttore Generale del Consorzio
1. Il Direttore Generale del Consorzio assume ed esercita la responsabilità piena e diretta della gestione amministrativa, operativa e finanziaria del Consorzio e cura l’attuazione dei piani di intervento di competenza del Consorzio attenendosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed in particolare:
a) Provvede, in piena conformità con le disposizioni programmatiche ed attuative deliberate dal Comitato di Coordinamento, a predisporre:
- i Regolamenti, le norme per il funzionamento del servizio, il regolamento mansionario dei dipendenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Delegati;
- gli atti per la costituzione, modificazione, risoluzione e gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente e della Dirigenza;
b) Predispone, in piena conformità con le disposizioni programmatiche di cui all’art. 33, lettera f), il Bilancio preventivo, le variazioni e/o assestamento di bilancio, il conto consuntivo e le relative relazioni che dovranno altresì illustrare l’attività consortile da sottoporre al Comitato di Coordinamento che li adotta per la successiva trasmissione al Consiglio dei Delegati per l’approvazione. c) Presiede o delega un dirigente del Consorzio alle gare ed alle licitazioni per l’aggiudicazione di appalti e forniture;
d) Propone al Comitato di Coordinamento, nei limiti di spesa di importo non superiore ad € 10.000,00, l’affidamento dei lavori e delle forniture nonché l’acquisto e le alienazioni di beni mobili.
2. Il Direttore Generale viene scelto tra persone in possesso di elevata qualificazione tecnico- amministrativa e manageriale, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per estratto, su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale e regionale, sulla base di valutazione non comparativa.
3. All’istruttoria delle istanze ed all’individuazione della candidatura ritenuta più idonea all’incarico provvede una commissione composta da due membri designati dal Consiglio dei delegati e da un membro designato dal Presidente della Regione.
4. La nomina è deliberata dal Consiglio dei delegati, che può non procedere alla nomina e richiedere alla commissione un supplemento di motivazione o di istruttoria.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, conforme alle condizioni contenute nell’avviso di cui al precedente secondo comma, è regolato da un contratto di diritto privato da stipulare con il Presidente del Consorzio, nel quale sono stabiliti tra l’altro i compiti e gli obblighi del Direttore, gli emolumenti fondamentali e le indennità di risultato, i casi di recesso del contratto.
6. L’incarico ha la medesima durata dell’organo che lo conferisce ed è rinnovabile per una sola volta.
7. Il Direttore Generale è sottoposto a tutte le verifiche di risultato che gli Organi di Amministrazione si riserveranno in ordine alla gestione di sua competenza in rispondenza con i programmi ed i progetti previsti secondo quanto stabilito nel contratto di lavoro.

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SEZIONE VI
ART. 38
Accettazione delle cariche
Fermo restando quanto stabilito ai precedenti artt. 26 e 27 relativamente alla elezione e proclamazione dei Consiglieri eletti e di quelli nominati di diritto, l’elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli altri cinque componenti il Comitato di Coordinamento si perfeziona con l’accettazione. L’accettazione può essere manifestata al Consiglio subito dopo la elezione nella stessa riunione in cui si è proceduto alla votazione e viene inserita a verbale. Nel caso in cui il candidato eletto non sia presente alla riunione la nomina dovrà essere comunicata dal Consorzio con raccomandata A.R. entro tre giorni dalla data dell’elezione e dovrà essere accettata dal candidato eletto con raccomandata entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. In caso di mancata accettazione il Consiglio procederà per le cariche non accettate a nuova elezione.

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ART. 39
Insediamento delle cariche
I componenti del Consiglio entrano in carica all’atto dell’insediamento. Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti il Comitato di Coordinamento entrano in carica all’atto dell’accettazione di cui al precedente art. 38.
Qualora i nuovi organi di cui al precedente comma non siano stati eletti e non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente articolo 38, gli organi esecutivi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio per un periodo di tempo massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

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ART. 40
Dimissioni
Le dimissioni dalla carica di consigliere o di membro del Comitato di Coordinamento devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Presidente. In particolare le dimissioni dalla carica di consigliere hanno effetto immediato. Il Presidente, preso atto delle dimissioni del Consigliere, provvede nel termine di giorni 15 alla sua sostituzione ai sensi del successivo art. 42 e ne dà comunicazione a tutti i componenti del Consiglio. Le dimissioni dalla carica di membro del Comitato di Coordinamento hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta la accettazione da parte di coloro che ne sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

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ART. 41
Decadenza
La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti dalla rispettiva carica coloro che senza giustificato motivo non partecipano tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o del Comitato di Coordinamento, nonché coloro i quali non ottemperino all’obbligo previsto dal successivo art. 45. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio, previa comunicazione dei motivi all’interessato. La cessazione della qualità di rappresentante, di cui al precedente art. 9 produce la perdita della carica di consigliere. La cessazione dalla carica di consigliere comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

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ART. 42
Surroga
Quando il Presidente, il Vice Presidente od alcuno dei componenti il Comitato di Coordinamento cessano dalla carica per qualsiasi motivo, dev’essere convocato entro un mese il Consiglio per provvedere alla loro sostituzione mediante elezione. I consiglieri dimissionari vanno sostituiti con il primo dei candidati non eletti nelle rispettive liste o, per mancanza di liste, con il primo dei candidati non eletti votati nelle Sezioni senza liste. Nel caso in cui i Consiglieri dimissionari non possano essere sostituiti per mancanza di candidati non eletti nelle rispettive liste o per mancanza di consorziati votati nelle Sezioni senza liste, dovrà essere convocata entro sei mesi l’assemblea dei consorziati appartenenti alla Sezione o alle Sezioni dei Consiglieri dimissionari che non è stato possibile sostituire, per procedere all’integrazione del Consiglio stesso rispettando, relativamente alla Sezione o alle Sezioni interessate, i termini di cui agli articoli della Sezione I e II del presente Statuto. Nel caso di cui al comma precedente i Consiglieri dimissionari restano in carica fino all’insediamento dei Consiglieri eletti in loro sostituzione. I nuovi eletti rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti. Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio risulti ridotto a meno della metà più uno, tutte le cariche sociali risultano decadute e dovrà essere convocata l’Assemblea entro sei mesi per il rinnovo dell’intero Consiglio.

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ART. 43
Validità delle riunioni
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; quelle del Comitato di Coordinamento con la presenza di almeno quattro componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente. Il Consiglio, in assenza del Presidente e del Vice Presidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

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ART. 44
Partecipazione alle riunioni Il Direttore del Consorzio partecipa alle sedute del Consiglio e del Comitato di Coordinamento. Nel caso che si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il direttore o il segretario, le funzioni di quest’ultimo saranno assunte dal direttore ovvero, se si assentano sia il direttore che il segretario, dal consigliere o dal componente del Comitato di Coordinamento più giovane presente.

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ART. 45
Incompatibilità temporanea alle riunioni
Il Consigliere o il componente del Comitato di Coordinamento che in merito all’oggetto di una determinata deliberazione o decisione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri o ai componenti il Comitato di Coordinamento ed assentarsi temporaneamente dalla riunione, ossia astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione o decisione. La violazione di tale obbligo comporta l’annullabilità della deliberazione nella ipotesi in cui senza il voto di chi avrebbe dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

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ART. 46
Validità deliberazioni
Di regola le votazioni sono palesi, avvengono a scrutinio segreto qualora un terzo dei presenti ne faccia richiesta. Per la validità delle deliberazioni è richiestoli voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, e qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente. Sono nulle le votazioni palesi, quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi, e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto, quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede riportanti espressioni di voto. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa riunione, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche. In tal caso per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei voti espressi. Coloro che si astengono dalle votazioni in adempimento dell’obbligo di cui al I comma dell’art. 45 non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti né ai fini del computo dei voti.

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ART. 47
Verbale riunioni
Per ogni riunione viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo della riunione stessa, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti descritti all’ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione, e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le determinazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione. I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

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ART. 48
Pubblicazione delibere – Eseguibilità
Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate all’albo del Consorzio per tre giorni lavorativi consecutivi non oltre il settimo giorno successivo alla data della loro adozione. Le deliberazioni non soggette a controllo regionale sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.
Così come regolato dall’art. 26 della L.R. n. 33/2001, le deliberazioni soggette a controllo regionale, divengono eseguibili dopo l’approvazione della Giunta Regionale e non possono avere effetti retroattivi rispetto alla data di approvazione. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni lavorativi successivi a quelli di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione. Si pubblicano solamente le deliberazioni (disposizione e motivazione) senza il riassunto della discussione.
Le deliberazioni possono essere pubblicate anche separatamente, purché entro i termini prescritti.

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ART. 49
Impugnativa dei provvedimenti consortili
Contro le deliberazioni degli organi consorziali è ammessa opposizione, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 24.11.1971 n 1199 da proporsi entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni e contro il provvedimento impugnato, dopo che sia trascorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di notificazione o dalla data di scadenza del termine. L’opposizione non sospende l’esecutorietà della deliberazione.

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ART. 50
Informazione – Accesso agli atti
Nell’attività di programmazione ed amministrazione, nell’esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, il Consorzio opera con modalità e procedure improntate a imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale. Il Consorzio assicura l’informazione agli utenti mediante comunicazioni, pubblicazioni delle notizie sugli albi propri e degli Enti Locali, avvisi sui giornali e ogni altra forma ritenuta idonea. Il Consorzio garantisce l’accesso agli atti, documenti ed azioni inerenti l’attività, i servizi e le opere gestite.
Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e dall’apposito regolamento consortile.

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SEZIONE VII
ART. 51
Revisori dei Conti – composizione e competenze
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente e da due membri, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Il Presidente del Collegio dei Revisori, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio Regionale, un membro effettivo e uno supplente dal Consiglio dei delegati del Consorzio. Il Collegio dei revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente e dura in carica 5 anni e decade insieme agli altri organi consortili. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:
a) esaminare i bilanci e predisporre la relazione che accompagna;
b) controllare la gestione del Consorzio;
c) elaborare semestralmente una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio; tale relazione viene trasmessa al Presidente del Consorzio e al Direttore Generale, e, con le loro osservazioni, alla Giunta Regionale;
d) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei delegati. La cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili è causa di decadenza dall’Ufficio. Sono causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 29 del presente Statuto. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

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SEZIONE VIII
ART. 52
Scioglimento degli organi
La mancata approvazione del Conto Consuntivo o l’approvazione dello stesso con perdita di esercizi, comporta di diritto, lo scioglimento degli organi consortili. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del Consorzio. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, può sciogliere gli organi di Amministrazione del Consorzio e nominare un Commissario straordinario in caso di constatata inefficienza nello svolgimento dell’attività consortile, nell’esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, dello Statuto consortile e delle direttive regionali, per l’omesso immotivato perseguimento degli obiettivi del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale nonché per gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali dei Consorzi. Il Commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a dodici mesi con l’obbligo di indire non oltre il sesto mese le elezioni degli organi consortili.
Per motivare necessità, l’incarico può essere rinnovato per una sola volta per non più di sei mesi. Con lo stesso provvedimento viene nominata, sulla base delle designazioni formulate dalle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, una Consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per: a) gli atti sottoposti a controllo della Regione ai sensi dell’articolo 25 e delle altre norme della presente legge;
b) l’adozione dello Statuto consortile e delle relative modifiche;
c) la proposta del piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale. La consulta deve esprimere il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta da parte del Commissario.

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CAPO III
Amministrazione – Contribuenza – Gestione
SEZIONE I
ART. 53
Bilancio di Previsione
Il Consiglio approva entro il trentuno dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario per l’anno solare successivo, adottato dal Comitato di Coordinamento e predisposto dal Direttore Generale, redatto sulla base del principio di competenza e del pareggio finanziario nonché secondo lo schema- tipo predisposto dalla Regione. Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione del Comitato di Coordinamento, nella quale sono indicati gli obiettivi della gestione, e da quella del Collegio dei Revisori a cui il bilancio è trasmesso almeno 20 giorni prima del termine fissato per l’approvazione.
Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Le spese, allo stesso modo, sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, nonché alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi al Consorzio. Al bilancio di previsione è allegato, il piano annuale di riparto delle spese a carico del Consorzio per la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica che non siano previsti a carico della Regione o di altri enti e per il funzionamento del Consorzio.
Il piano annuale di riparto è predisposto sulla base degli indici di beneficio, come individuati nel piano di classifica.

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ART. 54
Struttura del bilancio
Il bilancio annuale di previsione è composto da una sezione relativa alle entrate ed una riportante le spese. La sezione delle entrate è suddivisa in titoli, categorie e capitoli, mentre quella delle spese è ordinata in titoli, aree, settori e capitoli.
I dati di sintesi delle due sezioni sono riportati in quadri riepilogativi. Dalla data in cui la Regione approverà uno specifico schema- tipo di bilancio di previsione per i Consorzi di bonifica, il Consorzio dovrà predisporre il bilancio di previsione in conformità a tale schema.

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ART. 55
Relazione programmatica e bilancio pluriennale
Il Consorzio approva ogni anno, unitamente al bilancio di previsione, una relazione programmatica relativa al triennio successivo contenente, sul piano generale, l’indicazione delle caratteristiche fisiche del territorio, delle dinamiche economiche e sociali interessanti lo stesso, degli obiettivi e delle azioni per il conseguimento dei medesimi. La relazione deve prevedere la valutazione dei flussi finanziari prospettici, con l’indicazione delle prevedibili fonti di finanziamento, nonché l’illustrazione dei programmi e degli eventuali progetti con riferimento alle appostazioni riportate nel bilancio annuale ed in quello pluriennale. Per ciascun programma vengono indicati gli obiettivi specifici che si intendono conseguire e le risorse ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data motivazione delle scelte adottate Il Consorzio allega alla relazione programmatica un bilancio pluriennale di competenza di durata non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi di bilancio di cui agli articoli precedenti, contenente il quadro dei prevedibili mezzi finanziari per ciascuno degli anni considerati e l’articolazione delle voci di spesa per programmi.

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ART. 56
Controllo interno di gestione
Il Consorzio provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso un verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del Consorzio;
b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.
Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell’azione del Consorzio:
a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l’adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
c) l’efficienza di processi di attivazione e di gestione dei servizi.

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ART. 57
Conto Consuntivo
Il conto consuntivo è il documento che dimostra i risultati finali della gestione ed è approvato dal Consiglio entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Il conto consuntivo è riferito all’anno solare ed è costituito dal conto del bilancio e dal conto economico secondo lo schema- tipo predisposto dalla Regione. Sono allegati al conto consuntivo:
a) la relazione del Comitato di Coordinamento, nella quale è riepilogata la gestione dell’intero anno, sono forniti i dati più significativi rivenienti dal controllo di gestione e sono indicati gli scostamenti rispetto a quanto appostato nel bilancio di previsione con le relative spiegazioni;
b) la situazione patrimoniale, nella quale si evidenzia la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio e le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
c) l’elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza;
d) la relazione dei revisori dei conti ai quali il conto consuntivo è trasmesso almeno trenta giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte del Consiglio.

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ART. 58
Servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un Istituto bancario secondo le procedure concorsuali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il Direttore Generale predispone e il Comitato di Coordinamento approva il capitolato disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio ed il relativo schema di convenzione.

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SEZIONE II
ART. 59
Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale
Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale Il Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale, redatto per il comprensorio di bonifica tenendo conto dei Piani di bacino di cui alla legge regionale 16 luglio 1994 n. 29, dei Piani di tutela delle acque e del Progetto di gestione degli impianti di cui al decreto legge 152/1999, del Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 sulla base delle Direttive programmatiche di cui all’art. 2 della L.R. 33/2001, individua e disciplina le azioni e gli interventi demandati alla competenza del Consorzio di bonifica ed ha la durata di sei anni salvo che per gli interventi che motivatamente debbano interessare un arco temporale di più ampia durata. Gli interventi compresi nel Piano sono dichiarati urgenti ed indifferibili e l’espropriazione è disciplinata dalla vigente legislazione in materia. Per ciascun intervento il Piano definisce l’ambito territoriale di competenza, il progetto di massima ed il costo presunto, specificando la natura pubblica o privata dell’intervento stesso.
Il Piano stabilisce comunque gli indirizzi per gli interventi di competenza privata.
Il Piano dovrà essere adeguatamente recepito nel Piano territoriale di coordinamento della Provincia. Il Piano è predisposto dalla Provincia con il supporto tecnico e sulla base di una proposta organica del Consorzio.
Il Piano è adottato dal Consiglio Provinciale ed è depositato per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, nell’albo del Consorzio di bonifica, dei Comuni interessati e con pubblico manifesto da affiggere a cura della Provincia stessa.
Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell’ultima pubblicazione, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Provincia che le trasmette al Consorzio interessato per il relativo parere.
Il Consiglio Provinciale, entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, provvede ad esaminarle tenuto conto del parere del Consorzio e quindi eventualmente a modificare adeguatamente il Piano e lo trasmette alla Giunta Regionale.
Il Piano è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale. Il Piano può essere aggiornato ogni qualvolta la Provincia lo ritenga opportuno ovvero lo proponga il Consorzio di Bonifica. Qualora, trascorsi sei mesi dalla presentazione della proposta organica del Consorzio la Provincia non provvede all’adozione del Piano, la Giunta Regionale, previa diffida ad adempiere entro novanta giorni m procede all’intervento sostitutivo. Fino all’approvazione del Piano si provvede agli interventi secondo quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 2 della L.R. 33/2001.

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ART. 60
Oneri a carico dei consorziati
La riscossione dei contributi consorziali è effettuata con le modalità ammesse dalla legge. Alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e alle spese di funzionamento del Consorzio sono tenuti a contribuire i proprietari dei beni immobili agricoli ed extragricoli che traggono un beneficio dalle attività consorziali, comprese le pubbliche amministrazioni per i beni di loro pertinenza.
La ripartizione della quota di spesa a carico dei contribuenti è fatta sulla base del Piano di classifica, che viene redatto mediante l’utilizzo di parametri tecnici ed economici atti ad individuare e quantificare i benefici che gli immobili traggono dalla bonifica e dall’irrigazione.
Tali parametri devono specificare l’impegno dei servizi resi in termini di attività di bonifica per garantire l’ordine idraulico nel comprensorio, sia per quanto riguarda lo scolo e lo smaltimento delle acque, sia per quanto concerne la difesa del territorio dalle esondazioni, sia per il servizio di irrigazione. La proposta del Piano di classifica - deliberata con apposito atto dal Consiglio dei Delegati - viene pubblicata mediante deposito presso l’Albo del Consorzio. Una copia del Piano adottato, unitamente alla delibera di adozione, è trasmessa ai seguenti Uffici territorialmente competenti: Prefettura, Provincia e Comuni del comprensorio con richiesta di pubblicazione presso gli Albi, per la durata di 30 giorni, per essere a disposizione di chiunque abbia interesse alla consultazione.
Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché attraverso i giornali locali a maggiore diffusione. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito negli albi degli enti di cui sopra, gli interessati possono prendere visione del Piano e presentare, entro 60 giorni dalla stessa data, eventuali osservazioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consorzio prende visione delle osservazioni pervenute e le analizza nei successivi 30 giorni; quanto fatto osservare viene vagliato dai tecnici dell’amministrazione e/o dai consulenti del Piano.
All’esito viene emanata una deliberazione di controdeduzioni, con la quale il Piano può venire parzialmente modificato rispetto alla fase di adozione, in accoglimento di alcune delle osservazioni liberamente formulate dai cittadini, enti ed associazioni, valutate come osservazioni pertinenti. Il Piano modificato deve essere adottato definitivamente da parte del Consorzio con un nuovo atto deliberativo del Consiglio dei Delegati.
Il Consiglio dei delegati, provvederà a trasmettere alla Presidenza della Giunta regionale il Piano adottato in sede definitiva, con le osservazioni pervenute nonché le decisioni assunte dal Consorzio e riportate nell’atto predetto unitamente alle proprie controdeduzioni.
Il piano è approvato dalla Giunta regionale, così come previsto dalla L.R. n. 33/2001, articolo 9, comma 3.
I contributi dei proprietari di cui al primo comma costituiscono oneri reali sugli immobili dei consorziati e sono eseguibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l’imposta erariale, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta.

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ART. 61
Ruoli di contribuenza
I ruoli di contribuenza a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno successivamente consegnati al concessionario della riscossione territorialmente competente nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Il Consorzio provvede ad aggiornare annualmente il catasto ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale, aggiornati alla data del 31 Agosto di ciascun anno, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell’art. 61 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché secondo le modalità del proprio regolamento attuativo.
Contro l’iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell’iscrizione. Il ricorso deve essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell’avviso di mora.
Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato di Coordinamento ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

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SEZIONE III
ART. 62
Personale dipendente
Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati in applicazione ai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore e, successivamente, da quelli che saranno stipulati.

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SEZIONE IV
ART. 63
Norma finale
Il presente Statuto, per quanto non espressamente riportato nel testo, è conforme alle norme della legge regionale n. 33 del 06.09.2001.


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Ultimo aggiornamento:
05-Set-2014 9:34