fonti normative
Il nostro ordinamento sancisce la primaria importanza della bonifica attraverso l'art. 44 della Costituzione.
In precedenza, la materia era stata disciplinata dal "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi" approvato con R.D. 8 maggio 1904, n. 368
(il cui titolo VI, Capo I, regolamenta tuttora le funzioni di polizia idraulica svolte dai Consorzi) ed aveva trovato fondamentale regolamentazione con le disposizioni contenute nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
recante "Nuove norme per la bonifica integrale", successivamente integrata dalla legge 12 febbraio 1942, n. 183.
Il R.D. 13-2-1933, n. 215, conosciuto anche come "legge Serpieri" (dal nome del suo promotore), costituisce ancora, allo stato attuale, la normativa fondamentale in materia di bonifica. Con questa legge sono stabiliti tre principi fondamentali per l'azione bonificatoria in Italia, e precisamente:
A) la bonifica realizzata deve essere integrale: sono considerate pubbliche, e quindi a carico dello Stato totalmente o per percentuali molto elevate, non solo opere di bonifica idraulica, di irrigazione, di assestamento idrogeologico e di risanamento igienico, ma anche la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la razionale utilizzazione del territorio. Inoltre, i privati devono eseguire obbligatoriamente, sia pure con l'appoggio finanziario statale, le opere di miglioramento necessarie;
B) gli interventi di bonifica devono essere programmati in modo organico: è prevista, infatti, la precisa delimitazione, con "atto di classifica", dell'area in cui si deve attuare la bonifica (comprensorio di bonifica) e la stesura di un piano generale di bonifica.
La legge Serpieri descrive le opere di carattere pubblico previste, e fornisce le indicazioni programmatiche che dovranno essere rispettate dai privati nella scelta dei miglioramenti fondiari da eseguire e nella loro realizzazione;
C) è richiesta la partecipazione attiva dei privati interessati dalla bonifica in tutte le fasi di questa: tale partecipazione si realizza essenzialmente con la formazione di un consorzio di bonifica. Questo ente è formato dai proprietari utenti della bonifica; ad esso spetta la stesura del piano di bonifica, l'esecuzione delle opere pubbliche (affidategli dallo Stato con l'istituto della concessione), l'assistenza tecnica e finanziaria ai privati per la realizzazione dei miglioramenti fondiari. Conclusasi la bonifica il consorzio rimane attivo con un suo specifico apparato tecnico-amministrativo per gestire e ammodernare le reti di scolo e di irrigazione, e fornire appoggio finanziario e partecipazione tecnica all'opera di trasformazione e di miglioramento fondiario intrapresa nel tempo dai suoi consorziati. Per il finanziamento delle sue attività, ha il diritto di esigere specifici contributi consortili, commisurati al beneficio che essi ritraggono dalla bonifica stessa. Anche l'attribuzione dei voti nell'ambito di questa struttura di autogoverno è attuata in base al medesimo criterio (utilizzando a tal fine essenzialmente l'entità dei ruoli di contribuenza dei consorziati).
Al R.D. n.215 del 1933 sono seguite numerose altre leggi che, pur non sovvertendone la fisionomia fondamentale, hanno apportato integrazioni e modifiche.
Assai importante è la L.25-7-1952, n.991 che riguarda specificatamente gli interventi di bonifica nelle zone montane e istituisce i consorzi di bonifica montana.
La situazione normativa riguardante la bonifica ha subito una modifica essenziale quando, con i D.P.R. 15-1-1972, n.11 e 24-7-1977, n.616, la competenza in materia di bonifica è stata trasferita dallo Stato alle Regioni.
Di conseguenza, queste hanno redatto, negli ultimi anni, specifiche leggi sulla bonifica.
Molte di tali normative trattano in modo anche nettamente diversificato, l'una dall'altra, aspetti fondamentali della problematica bonificatoria, e alcune di esse hanno avuto iter alquanto tormentati prima di ottenere l'approvazione da parte degli organi di controllo statale. Fra i temi piu controversi trattati dalle leggi regionali si ricordano: le attività di bonifica a cui conferire priorità, il ruolo dei consorzi di bonifica ed i criteri per l'elezione dei loro organi amministrativi.
La Regione Basilicata ha disciplinato la materia con la legge 6 settembre 2001, n.33.
Dall'esame delle funzioni proprie dei Consorzi di bonifica, derivanti dalla specifica normativa di settore e dalle numerose altre leggi riguardanti altri comparti connessi alla bonifica, emerge chiaramente che la bonifica, da attività finalizzata esclusivamente al riscatto delle terre è divenuta col tempo una grande opportunità di valorizzazione del territorio.
In particolare, in quanto enti di autogoverno tradizionalmente capaci di interagire sia con i propri consorziati che con enti istituzionali ed associazioni, rappresentano un esempio di concreta realizzazione del principio di sussidiarietà nel rapporto tra enti, istituzioni e cittadini.
Legislazione fondamentale
ART. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
R.D. 8 maggio 1904, n. 368
Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.195, e della L. 7 luglio 1902, n.333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.
TITOLO VI
Disposizioni di polizia
Capo I - Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze
132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art.136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art.165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima. In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.
133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:
a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;
b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;
c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;
d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;
e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;
f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.
134. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;
c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.è libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
g) qualunque apertura, rottura. taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;
k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
l) lo stabilimento di nuove risaie;
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;
n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.
135. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.
Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.
I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.
136. Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art. 134 sono date, su
conforme avviso del Genio civile:
a) dal Prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;
b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;
c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.
In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.
137. Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.
Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi
accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi;
c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento;
e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.;
f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.
Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.
Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica. Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne domanda al Prefetto della Provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.
138. Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.
Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.
139. Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purché osservino l'obbligo così di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere mediante fossi di scarico al più celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.
140. I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:
a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
b) aprire tutti quei nuovi fossi che sieno necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
d) Mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;
i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei tossi e canali di scolo privati o consorziali.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Nuove norme per la bonifica integrale.
Art.1. - Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato d'ordine nostro, dal Ministro proponente.
TESTO DELLE NORME SULLA BONIFICA INTEGRALE
TITOLO I
Della bonifica integrale
1. Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario. Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo. Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.
TITOLO II
Delle bonifiche
Capo I - Della classificazione dei Comprensori e del piano generale di bonifica
2. I Comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.
Nei Comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:
a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;
b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;
c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;
d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;
e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;
f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero Comprensorio o di una parte notevole di esso;
g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del Comprensorio o di una parte notevole di esso;
h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.
Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica.
3. Alla classificazione dei Comprensori di bonifica di 1a categoria si provvede con legge; a quelli dei Comprensori di 2a categoria con decreto reale. In ogni caso, la proposta di classificazione è fatta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale Comitato, costituito con decreto reale, promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Alla classificazione dei terreni di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto.
Con l'articolo unico, L. 8 gennaio 1952, n. 32, i territori determinati, ai fini della riforma fondiaria, con D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 68, D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69, D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70, e D.P.R. 27 aprile 1951, n. 264 e D.P.R. 27 aprile 1951, n.265, sono stati classificati comprensori di bonifica di prima categoria.
4. Per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura. Per i Comprensori di V categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione, per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere. Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento ed è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione.
5. I terreni situati in un Comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del Titolo I del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ^ s'intendono sottoposti al vincolo 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da vincolare. Qualora il piano non contenga tale delimitazione, il progetto che la contiene è portato a conoscenza del pubblico ed approvato a norma dell'art. 4. L'imposizione del vincolo decorre quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione. Dalla data del decreto di approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del Titolo I del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.
6. L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla compilazione del piano stesso. Per i Comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Capo II - Della spesa delle opere e della sua ripartizione
7. Le opere di cui all'art. 2, lettera a) e le opere di sistemazione dei corsi di acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di Comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole sono a totale carico dello Stato. La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato pel 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma Toscana ed il Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni. Nei Comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92%. Quando dall'esecuzione delle opere di bonifica sia per derivare a Province e a Comuni un risparmio di spese che sarebbero altrimenti a loro carico, lo Stato può esigere un contributo da questi Enti, indipendentemente dalla loro eventuale qualità di proprietari, nei limiti del risparmio presunti e in ogni caso in misura complessivamente non superiore al quarto del contributo statale. Le opere di sistemazione di corsi di acqua, che servono alla bonifica di Comprensori, non ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche, e con riguardo alla categoria di cui presentino i caratteri.
8. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce quali categorie di opere di competenza dei proprietari, a termini dell'art. 2, ultimo capoverso, possano ottenere dallo Stato un sussidio o un concorso negli interessi dei mutui. Il sussidio, nella spesa delle opere riconosciute sussidiabili, è normalmente quello stabilito dall'art. 44 del presente decreto.
9. Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purché in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica.
10. Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza. Il perimetro di contribuenza, di cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione.
11. La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse; e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16. I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal Ministero.
12. La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa è pubblicata a norma dell'art. 4. Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione. Contro il provvedimento del Ministero che approva la proposta e decide dei reclami è ammesso soltanto ricorso di legittimità alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Capo III - Delle opere di competenza dello Stato Sezione I - Dell'esecuzione delle opere
13. Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione. La concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziative dei proprietari, la concessione può esser fatta a Province, Comuni e loro consorzi. Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua può essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle Province o ai Comuni. Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della Federazione provinciale degli agricoltori. Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei Comprensori di prima categoria può imporre l'impiego di mano d'opera immigrata.
14. È vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato. È subordinata a nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'Associazione nazionale dei consorzi, l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di un lotto di opere si impegni ad affidare ad un'unica impresa la progettazione e l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi.
15. Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote a carico degli Enti e proprietari interessati è fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori, salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il compimento dei singoli lotti, accertato ai termini dell'art. 16. Le quote di contributo sono pagabili in annualità non minori di 5, né maggiori di 50, comprensive di capitale e di interesse, da calcolarsi a norma del R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378. Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa.
Sezione II - Del compimento e della manutenzione delle opere
16. L'Ispettorato agrario compartimentale accetta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica. Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale. Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
17. La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto. Quando per la bonifica sieno state eseguite opere idrauliche, di navigazione interna e stradali, la manutenzione è a carico dello Stato e degli altri Enti obbligati secondo le leggi relative, a partire dalla data della dichiarazione di compimento delle opere stesse, che, in questo caso, sarà omessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministeri interessati. Con lo stesso provvedimento ministeriale o con altro successivo, può tuttavia disporsi che la manutenzione delle strade, che non siano statali, sia curata dal consorzio dei proprietari interessati nella bonifica, e, in tal caso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, di sessennio in sessennio, la somma che l'Ente, obbligato alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al consorzio di bonifica. Per la manutenzione delle opere di imboschimento e delle altre previste alla lettera a) dell'art. 2, nonché per la disciplina del godimento dei terreni imboscati e rinsaldati, valgono le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
18. Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello già esistente per l'esecuzione delle opere. Spetta allo Stato di stabilire il momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con l'emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16. Alle spese di manutenzione delle opere, dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere compiute, provvede lo Stato, salvo rimborso da parte dei proprietari interessati.
19. Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere. Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12.
20. A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16, lo Stato non contribuisce ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente si rendessero necessarie, fatta eccezione per quella occorrente alla ricostruzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostruzione non dipenda, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da deficiente manutenzione. Per la ricostituzione degli impianti suddetti i Consorzi hanno l'obbligo di costituire apposito fondo, da depositarsi e vincolarsi nei modi che saranno stabiliti dal Ministero.
21. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.
Capo IV - Della ricomposizione delle proprietà frammentate
22. Qualora nei territori, già classificati come Comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come Comprensori di bonifica a termini del presente decreto, si abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il Consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, andranno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni. Il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, dovrà possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario. Delle servitù che saranno estinte o costituite si terrà conto nella valutazione dei singoli appezzamenti.
23. Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono convenienti unità fondiarie:
1° gli appezzamenti forniti di casa di abilitazione civile e colonica;
2° i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;
3° le aree fabbricabili;
4° gli orti, i giardini i parchi;
5° i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
6° i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
7° i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarità di coltura presentino carattere di spiccata individualità.
24. Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni fomiti di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li possedevano, e che i boschi siano permutati allorché presentino sensibili differenze rispetto alla specie, qualità e maturità.
25. I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio. Le servitù prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite. Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano. Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di esproprio, il fondo sarà espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca.
26. Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:
a) l'indicazione dei terreni da sistemare;
b) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;
c) l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;
d) la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;
e) l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;
f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.
Il piano deve essere compilato, per quanto è possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare. Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui alla lettera b), con espressa menzione del diritto di reclamo di cui all'articolo seguente.
27. Contro il piano è ammesso reclamo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente. I reclami devono essere presentati alla segreteria del Comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascerà ricevuta. De corso il termine anzidetto, il Podestà ^ rimetterà al Ministero il piano e tutti i reclami pervenuti.
28. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una Commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con D.M. Dell'approvazione del piano è data notizia al consorzio, delle decisioni sui reclami è data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro il provvedimento di approvazione del piano non è ammesso gravame in via amministrativa. È fatta salva l'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può, tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.
29. L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso. Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria.
30. Quando dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta del consorzio, può ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori. Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli artt. 26, 27 e 28.
31. Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le parti possono chiedere la revisione del piano stesso. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla istanza, sentita la Commissione di cui all'art. 28. La sua decisione non è suscettibile di alcun gravame in via amministrativa. Qualora non si proceda alla revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall'autorità giudiziaria, sono convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.
32. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione. Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore. Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con ciò si dia luogo ad indennizzo. Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna. I pagamenti per conguagli devono essere fatti al consorzio il quale verserà le somme ricevute agli aventi diritto. Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sarà investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sarà depositata presso un istituto di credito, designato dal Ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto. Al pagamento per conguaglio è consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art. 3, n. 2, del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509.
33. Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione sono situati i beni. A cura del consorzio deve essere altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicità è fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa.
34. Qualora nei Comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il consorzio concessionario delle opere di bonifica, allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiarie, dovrà, ove sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento della zona, in guisa da formare, con la riunione di vari appezzamenti, le unità fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano un prezzo maggiore. Il prezzo di base per la gara sarà stabilito con i criteri dettati nel secondo capoverso dell'art. 42. Il consorzio, nel preparare il piano di riordinamento, può anche prevedere che i proprietari conservino la proprietà dei terreni concorrenti alla costituzione di un'unità fondiaria, sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla coltivazione ed al miglioramento dell'unità fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica.
35. Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permute fra proprietari interessati. Per la preparazione, approvazione e attuazione del piano di riordinamento, previsto in questo articolo e in quello precedente, valgono, in quanto trovino applicazione, le norme stabilite negli articoli del presente capo.
36. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle Province e dei Comuni. All'approvazione del piano si provvede di concerto col Ministro per le finanze, se il riordinamento riguardi terreni di pertinenza dello Stato e di concerto col Ministro per l'interno, se si tratti di terreni appartenenti a Province o a Comuni.
37. I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10 salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i diritti devoluti al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto. Non è devoluto alcun contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione dei piani di sistemazione, previsti negli artt. 22, 34 e 35.
Capo V - Delle opere di competenza privata
38. Nei Comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall'art. 8, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nei Comprensori di prima categoria può esser fatto obbligo ai proprietari di impiegare famiglie coloniche immigrate.
39. Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolute senza indennizzo.
40. Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all'art. 8, particolari premi di incoraggiamento.
41. All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale è tenuto ad assumerla. Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti il consorzio può provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare può eccedere il 60% del valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garantiti dalle ipoteche iscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo. Il credito del consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in genere della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere è garantito da privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando è iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche (m a termini dell'art. 9 lettera c) della L. 5 luglio 1928, n. 1760. Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell'art. 1962 del codice civile, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dai terzi prima di tale iscrizione.
42. Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, obbliga il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale combattenti o altri enti similari. L'indennità di espropriazione è determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del consolidato 5%, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento. Ove il consorzio non chieda l'espropriazione, il Ministero può egualmente disporla a favore di altri che s'impegni, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute in tal caso; determina, con i criteri indicati, l'indennità di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parità di offerta, è preferito il proprietario di altro terreno del Comprensorio.
TITOLO III
Dei miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica
43. Possono essere sussidiate dal Ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica. Possono pure essere sussidiati:
a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia;
b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni. Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa potrà limitare per ciascuna Provincia o parte di Provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione Qm stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani. Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventivata fino a lire 30 milioni, provvede l'Ispettore agrario compartimentale.
44. Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38% (32) quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere sussi diabili ricadono nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio. Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75%. Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45%, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione della energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25%. Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato può essere diminuito fino al 10% della spesa dell'opera.
45. Qualora il sussidio o il credito di favore previsto dall'art. 43 venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonché eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati. Se si tratta di opere irrigue, il Ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli artt. 48, n. 2, e 56 del R.D.L. 9 ottobre 1919, numero 2161.
46. Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'art. 43. Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 3, ultimo comma nn. 1 e 2 della L. 29 luglio 1927, n. 1509. Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza. Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile. È tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli artt. 78 e 80.
47. Il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti.
TITOLO IV
Dei lavori e degli interventi antianofelici
48. Alla soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare o ad aggravare le cause di malaricità si provvede con:
a) lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni di acqua;
b) lavori di riserbo e di manutenzione di raccolte di acqua;
c) interventi antianofelici nelle acque scoperte.
49. I lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei Comprensori di bonifica, durante l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, sono considerati come complementari di esse e sottoposti al medesimo regime giuridico. Quelli compiuti nei Comprensori di bonifica, dopo l'ultimazione di essa, possono essere assunti dallo Stato, ma sono a totale carico dei proprietari dei terreni in cui vengono eseguiti. Con l'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, essi acquistano il carattere e godono dei vantaggi delle opere di pubblica utilità, e la spesa relativa diviene obbligatoria per i proprietari dei terreni. Per i lavori previsti alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, il Ministero può tuttavia concorrere nella spesa, con sussidio a termini del primo comma dell'art. 44. Al contributo dei proprietari nella parte di spesa non coperta dal sussidio si applicano le disposizioni dell'art. 21. Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per la ripartizione del carico fra i proprietari, obbligati per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere.
50. Chiunque nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmatura e scolo delle escavazioni stesse. Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha prodotto la escavazione è tenuto a provvedere, nei pressi dell'abitato, ai lavori ed agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal Ministero dell'interno. A tale obbligo può derogarsi quando le condizioni locali ne escludano la necessità, mediante provvedimento del Prefetto, sentito il medico provinciale. In caso di inadempienza agli obblighi suddetti, il Prefetto provvede di ufficio a spese dell'inadempiente.
51. Entro il limite delle somme stanziate nei rispettivi bilanci saranno concessi:
a) dal Ministero dell'interno: assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica; contributi per la esecuzione di corsi teorico-pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo ed ausiliario; premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nell'organizzazione, nella guida, nella sorveglianza della detta azione;
b) dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste premi al personale e specialmente agli agenti di bonifica che si siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione delle precedenti disposizioni; premi ai proprietari che, soli od uniti in consorzio, abbiano dato opera attiva nella lotta antianofelica.
52. Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a norma dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248. Sono estese alle materie contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta.
53. Le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica.
TITOLO V
I consorzi di bonifica integrale
Capo I - I consorzi di bonifica
54. Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse. I consorzi possono altresì provvedere al riparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal Consorzio dei proprietari.
55. I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro. Si presume che vi sia tale maggioranza quando:
a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risultino, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;
b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal Prefetto della Provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.
56. I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche di ufficio, con decreto reale pro mosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, quando il Ministro suddetto, constatata la mancanza di iniziativa, riconosca tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato Comprensorio.
57. In un medesimo Comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado. Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra Enti pubblici e fra Enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate.
58. Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione. Col regolamento sarà stabilito in quali limiti la trascrizione è richiesta per i consorzi di secondo grado.
59. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21.
60. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del Comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L'approvazione dello statuto è data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide gli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato.
61. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può in qualsiasi momento, avocare a sé la nomina del Presidente del Consorzio, anche in sostituzione di quello in carica. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima. Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse.
62. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali. Qualora il provvedimento riguardi anche Consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti.
63. Sono sottoposti all'approvazione del Presidente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione. Sono sottoposti al visto di legittimità del Prefetto:
a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;
b) i ruoli di contribuenza, principali e suppletivi
c) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo, in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;
d) i contratti di esattoria e tesoreria.
In caso di scioglimento dell'Amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che vincolino il bilancio per oltre 5 anni sono soggette altresì all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi. Quando la gestione straordinaria di un consorzio è assunta dall'Associazione nazionale il visto sulle relative deliberazioni spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste.
64. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia al Prefetto della Provincia. Se dall'esame delle deliberazioni il Prefetto rilevi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei poteri conferitigli col precedente art. 63, ne riferisce, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il Ministero dell'interno.
65.Nei casi previsti da questo articolo e dal precedente art. 63, il visto o l'approvazione s'intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti. Contro i provvedimenti del Prefetto e del Presidente dell'Associazione possono gl'interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede definitivamente.
66. Salve le attribuzioni demandate all'Associazione dei consorzi(46/a) spetta al Prefetto ed al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui Consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali.
67. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli artt. 14 e 15 della L. 16 giugno 1927, n. 1766 per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiarie nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.
68. Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo Stato, esso esercita obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuenza per provvedere al riparto, alla esazione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari interessati. L'assunzione della funzione di contribuenza è facoltativa quando nel perimetro del Consorzio rientri soltanto in parte il territorio da bonificare Se per le funzioni di contribuenza si costituisca apposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l'esecutorietà dei ruoli, fino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.
69. (Abrogato dall'art. 1, n. 4, R.D. 3 giugno 1940, n. 1344, riportato alla voce Notariato e archivi notarili.)
70. Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purché presti giuramento nelle mani del Pretore del mandamento dove ha sede il consorzio. Capo II - I consorzi di miglioramento fondiario
71. Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica. Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67.
72-73. (Abrogati dall'art. 5, cpv., L. 12 febbraio 1942, n. 183, riportata al n. B/VII.)
TITOLO VI
Disposizioni finanziarie
74. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale, sulla disponibilità di cui al R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella L. 2 giugno 1927, n. 950, e alla L. 14 giugno 1928, n. 1398. Le Casse di risparmio, e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, esclusi gli istituti di credito fondiario, possono, nei limiti fissati dagli statuti o con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste o di quello per le finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari. Per quanto concerne gli istituti di credito fondiario è abrogato l'articolo unico del regio decreto legge 5 aprile 1925, n. 516, e ogni altra disposizione che consenta agli istituti medesimi di concedere mutui garantiti con delegazioni sui contributi consorziali. Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, a termini degli artt. 21, 41, 59 e 72 del presente decreto.
75. Quando i Consorzi non abbiano ottenuto i mutui di cui all'articolo precedente o non li abbiano ottenuti per l'intera somma necessaria, possono essere autorizzati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, ad emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi. Se i mutui hanno invece avuto luogo per l'intero importo dell'opera, l'autorizzazione non può essere concessa, se non è dimostrato che con la emissione dei titoli si provvede alla estinzione dei mutui. Possono emettersi titoli di varie serie con diversi periodi di ammortamento. La durata dell'ammortamento non può eccedere il termine di 50 anni.
76. Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà, per decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le disposizioni del codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con i titoli nominativi a debito dei Comuni o Province sono anche applicabili ai titoli nominativi a debito dei consorzi di bonifica.
77. L'istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Banca nazionale del lavoro, le Casse di risparmio, i Monti di pietà, e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi. Gli esattori delle imposte sono autorizzati a prestare le cauzioni richieste per il servizio di esattoria, servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonché delle delegazioni sui contributi dei proprietari, delle Province e dei Comuni nelle spese di bonifica.
78. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai Comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di loro pertinenza, sulle disponibilità di cui al R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella L. 2 giugno 1927, n. 950 e alla L. 14 giugno 1928, n. 1398, con ammortamento in un periodo non superiore ai 30 anni e col concorso nel pagamento degli interessi, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione del 2% all'anno calcolato però sempre in relazione ad un saggio globale di interesse del 4 % qualunque sia quello di effettiva concessione dei mutui. Sulle somme mutuate verranno corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, nei primi cinque anni, i soli interessi; nei 25 anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito. I Comuni mutuatari avranno, però, sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve.
79. Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le Casse di risparmio, i Monti di pietà ^ di prima categoria e gli altri Istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a Comuni, università e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio. Tali prestiti saranno garantiti da ipoteca sul patrimonio dell'ente mutuatario o, trattandosi di Comuni, da delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di entrata. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 74 sono applicabili anche ai prestiti contemplati dal presente articolo e dal precedente.
80. Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a lire 3 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio concesso ai sensi del precedente art. 44. Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti delle disponibilità del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli.
81. In casi assolutamente eccezionali, il Governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da enti morali, che si propongano scopi di bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto reale da promuoversi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, previo accertamento della sicurezza dell'operazione. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti per mezzo dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di funzionamento.
82. È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e foreste di autorizzare le Casse di risparmio e gli Istituti di previdenza, non aventi fini di lucro, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento, dei consorzi previsti nel capoverso dell'art. 57.
83. I contributi nelle spese per opere di bonifica possono, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione delle opere. In tal caso, se le somme vengono versate per importo corrispondente alla quota di contributo nella spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal competente ufficio del Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, i contributi restano vincolati a favore del cessionario o del creditore pignoratizio, fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il cessionario decada dalla concessione.
84. La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può trasferire ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni. La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni. I concessionari, anche se non consorzi di proprietari, hanno facoltà di emettere delegazioni sui contributi a carico delle proprietà interessate per garantire i prestiti contratti per l'esecuzione delle opere.
85. Qualora il concessionario di bonifica, in luogo di rilasciare delegazioni sui contributi a carico dei proprietari, intenda procedere alla cessione dei contributi e non possa, senza soverchio aggravio, procedere all'intimazione prevista dall'articolo 1539 im del codice civile, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre che della cessione sia data notizia per estratto in un giornale quotidiano della Provincia e ne sia fatta notifica al Prefetto, competente a rendere esecutivi i ruoli, ed all'agente incaricato delle riscossioni. La cessione sarà efficace a tutti gli effetti di legge, solo quando sieno osservate le formalità suddette.
TITOLO VII
Disposizioni fiscali
86. Ferme restando le esenzioni dall'imposta fondiaria, consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonché per l'impianto, il miglioramento ed il ringiovanimento di colture fruttifere è accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del presente decreto. Il periodo ventennale di esenzione decorrerà dalla data nella quale il Ministero delle finanze, di accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riconoscerà che la bonifica abbia prodotto un miglioramento che importi una variazione di finalità di coltura o di classe nei terreni bonificati. Lo stesso procedimento verrà eseguito per i successivi miglioramenti che si verificheranno sugli stessi terreni, od in altre parti del Comprensorio, fino alla dichiarazione di ultimazione della bonifica stessa, di cui al terzo comma dell'art. 16, oltre alla quale non si potrà iniziare per la stessa bonifica alcun ulteriore ventennio di esenzione per effetto del presente decreto.
87. Gli interessi sui mutui e sui prestiti provvisori contratti per la esecuzione diretta o in concessione delle opere di bonifica di competenza statale ovvero per la esecuzione di opere di irrigazione di competenza dei consorzi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile. L'Associazione nazionale dei consorzi accerta, con certificato in carta libera, la destinazione delle somme allo scopo suddetto.
88. Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e degli esecutori di opere di bonifica integrale, sono soggetti al normale trattamento tributario. Resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonché delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati.
89. La trascrizione dei provvedimenti coi quali si determinano i perimetri di contribuenza e il territorio dei consorzi di bonifica ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di lire 10 ^ anche quando la trascrizione concerna più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari.
90. Gli uffici del catasto sono tenuti a fornire ai consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle sole spese effettivamente sostenute. Sono ridotti ad un terzo dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie autentiche di atti e contratti traslativi di proprietà, necessari per l'aggiornamento del catasto dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
TITOLO VIII
Disposizioni varie
91. Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte. Nessun risarcimento è dovuto dallo Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.
92. Il provvedimento di classificazione del Comprensorio di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza dello Stato. Lo stesso valore ha, per i miglioramenti fondiari di competenza privata da eseguirsi nei Comprensori di bonifica, il decreto di approvazione del piano di trasformazione. Per i miglioramenti fondiari che si eseguono fuori dei Comprensori di bonifica, la dichiarazione di pubblica utilità è implicata nel provvedimento di approvazione del progetto e di concessione del sussidio.
93. È consentita la espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica, nonché l'occupazione temporanea e la parziale o totale sospensione di godimento prevista dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ^ quando siano necessarie per la esecuzione delle opere stesse. Per terreni nei quali sia prevista la formazione di nuovi boschi o la ricostruzione di boschi deteriorati, deciderà il Ministero dell'agricoltura e foreste se sia necessario provvedere all'esproprio, od alla temporanea occupazione o sospensione di godimento. Alla determinazione delle indennità si provvede con i criteri fissati dalla legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, salvo per quanto riguarda le opere di rimboschimento o di ricostruzione di boschi deteriorati, per le quali restano applicabili i criteri di determinazione delle indennità fissate dall'art. 113 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
94. Quando i progetti delle opere di cui sia riconosciuta la pubblica utilità contengano gli elementi richiesti dall'art. 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, per la compilazione del piano particolareggiato di espropriazione, l'approvazione dei progetti suddetti vale, a tutti gli effetti, come approvazione del piano particolareggiato. Gli uffici del Genio civile e della Milizia nazionale forestale, secondo la rispettiva competenza, determinano per gli immobili ricadenti nella propria circoscrizione e per i quali i proprietari non accettarono l'indennità offerta, la somma da corrispondere a tale titolo, dopo di che si provvede a norma degli artt. 48 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 m e a norma dell'art. 67 lettera d) del D. 9 ottobre 1919, n. 2161.
95. I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti a versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione. Tali somme verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata. Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
96. Le strade interpoderali che servano ad allacciare i fondi di proprietari diversi con strade pubbliche o soggette a pubblico transito, sono anche esse aperte al transito pubblico, se per la loro costruzione lo Stato abbia concesso il sussidio stabilito dall'art. 44.
97. All'esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone riconosciute militarmente importanti, si provvede previo il nulla osta dell'Autorità militare.
98. Il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a vendere, a concedere in enfiteusi, e in generale, ad alienare a trattativa privata e senza limiti di valore, i beni patrimoniali dello Stato, ricadenti nei Comprensori di bonifica di la categoria, quando la alienazione sia utile ai fini della colonizzazione.
99. È consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civili e assegnati ai Comuni, ad università e ad altre associazioni agrarie, o possedute da questi enti, sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo scopo di ottenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformità di quanto prescrive la L. 16 giugno 1927, n. 1766. L'alienazione è fatta con le norme che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei Comuni.
100. I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo Stato, che può cederli al concessionario per la durata della esecuzione delle opere. Ultimati i singoli lotti a termini dell'art. 16, i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la parte relativa alle opere che esso è tenuto a mantenere. Le stesse disposizioni valgono per gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle opere pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in materia forestale, per le quali continuano ad aver effetto le norme in vigore.
101. L'incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di bonifica non produce aumento di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, gravanti sui terreni stessi. Qualora la prestazione consista in una quota di prodotti, essa deve essere ridotta ad una quota fissa, pari alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio, anteriore all'inizio dei lavori di bonifica o di miglioramento fondiario. Le disposizioni suddette non si applicano allorché le parti si siano già accordate sulla misura delle prestazioni in dipendenza della bonifica.
TITOLO IX
Disposizioni particolari, transitorie e finali
Capo I - Disposizioni particolari
102. La spesa che rimane a farsi per compiere il prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzata dall'art. 3 del decreto granducale toscano 18 marzo 1853, continua a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente dai proprietari dei terreni bonificati.
103. Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel Comprensorio della bonificazione pontina, contribuisce lo Stato con un concorso annuo fisso ed invariabile di lire 185.685,00.
104. I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla L. 19 luglio 1906, n. 390 per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio, dell'aprile 1906 e dalle alluvioni successive, alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, nonché per provvedere alle conseguenti sistemazioni idraulicoforestali, sono a totale carico dello Stato. La spesa per le opere della bonifica dei torrenti Somma e Vesuvio eseguite o da eseguire con i fondi concessi dalla L. 30 giugno 1909, numero 407, e successive, è ripartita per otto decimi a carico dello Stato e per due decimi a carico dei proprietari interessati.
105. A cura del Ministero dell'agricoltura è compilato l'elenco delle proprietà ricadenti nel perimetro dei beni interessati nelle opere di bonifica di Somma e Vesuvio. L'intero Comprensorio è diviso in due bacini corrispondenti uno alla falda meridionale, l'altro a quella settentrionale del Vesuvio. I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico a norma del precedente articolo, mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali saranno distinti, in zone od in classi, a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime. Fino a quando non sia provveduto alla classificazione dei terreni in ragione di beneficio, il contributo a carico degli interessati è ripartito, in via provvisoria, in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, compresi nel perimetro dei due bacini.
106. La manutenzione delle opere eseguite dalla Stato nella plaga vesuviana è fatta a cura dello Stato. Accertata l'ultimazione di un lotto a termine dell'art. 16 del presente decreto la spesa di manutenzione del lotto ultimato è sostenuta per metà dallo Stato e per metà dai proprietari interessati. La spesa a carico dei proprietari viene ripartita nel modo previsto dal precedente articolo.
Capo II - Disposizioni transitorie
107. I territori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino classificati come Comprensori di bonifica idraulica di la categoria agli effetti del T. U. 30 dicembre 1923, n. 3256, o di trasformazione fondiaria agli effetti dei RR.DD. 18 maggio 1924, n. 753, e 29 novembre 1925, n. 2464 s'intendono senz'altro classificati come Comprensori di bonifica ai sensi del presente decreto. Nel termine di un anno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà quali di questi territori debbano considerarsi come Comprensori di 1a categoria. Tra essi però non potranno essere inclusi Comprensori che non si trovino già soggetti alle leggi sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse. Entro lo stesso termine, il Ministero potrà, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 1, includere tra i Comprensori di bonifica:
1°) i territori nei quali si eseguano o siano da eseguire strade di trasformazione fondiaria ai termini della L. 24 dicembre 1928, n. 3134
2°) i bacini montani delimitati ai sensi del Titolo II del T. U. 30 dicembre 1923, n. 3267;
3°) i Comprensori nei quali siano in corso opere di irrigazione e, ove occorra, anche i Comprensori di irrigazione in cui le opere siano già ultimate, quando la manutenzione e l'esercizio regolare di esse abbiano importanza per l'interesse pubblico, e i caratteri delle opere stesse siano tali da rendere applicabili le norme del Titolo II del presente decreto.
108. Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi. Quando si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei lotti di lavori. Il Consorzio dei proprietari e, in mancanza, la Federazione provinciale degli agricoltori della Provincia, in cui ricade la maggior parte del Comprensorio, saranno chiamati a dar parere sui piani e progetti la cui redazione sia stata assunta in concessione da persona diversa dai proprietari, singoli o riuniti in Consorzio.
109. Quando, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sia stata concessa a società o a singoli imprenditori l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, di trasformazione fondiaria e di sistemazione idraulicoforestale di bacini montani, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà continuare a concedere allo stesso esecutore i lotti rimanenti. Il consorzio dei proprietari o il proprietario della maggior parte dei terreni inclusi nel perimetro di contribuenza possono, pero, essere autorizzati a sostituirsi al primo concessionario nella esecuzione dei lotti successivi, previo rimborso delle spese utili di progettazione, di istruttoria, di mezzi d'opera e d'impianto di cantieri. L'importo della spesa da rimborsare è determinato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà anche esigere dal Consorzio la prestazione di idonea cauzione, a garanzia dell'effettivo eseguimento delle opere. Il diritto ad essere rimborsato delle spese utili, a carico del consorzio che intenda eseguire le opere, spetta anche a coloro che, pur non avendo ancora ottenuta la concessione di un lotto di lavori siano stati autorizzati a redigere i progetti, con provvedimento ministeriale, emesso a termini dell'art. 36 del T. U. 30 dicembre 1923, n. 3256.
110. Le opere di competenza dello Stato che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano già formato oggetto di concessione, sono regolate dalle leggi precedenti. Dalle stesse leggi sono regolati i sussidi per opere di miglioramento fondiario che siano stati chiesti almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
111. Il piano generale di cui all'art. 4 deve essere compilato o completato anche per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che dette bonifiche continuino ad essere eseguite, in attesa della formazione o del completamento del piano.
112. Nelle province di Trento e Bolzano, le operazioni di commassazione, già iniziate all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere regolate dalle norme attualmente in vigore, se sia già avvenuta la pubblicazione della nomina del commissario locale. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la grazia e giustizia, provvederà a coordinare tali norme con l'ordinamento amministrativo e giudiziario del Regno.
113. I Consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed aventi in corso l'esecuzione di opere o l'ammortamento di mutui, garantiti con delegazioni sui contributi consorziali, conservano la facoltà di esigere i contributi con i privilegi e secondo le norme delle precedenti leggi, nei limiti della spesa occorrente per il compimento delle opere e l'ammortamento di mutui relativi.
114. In relazione alle disposizioni da adottare a norma dell'art. 107, il Ministro per l'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti secondo le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la manutenzione di opere contemplate dal presente decreto, al fine di distinguere i consorzi di bonifica da quelli di miglioramento fondiario. Tanto i consorzi di bonifica che quelli di miglioramento fondiario devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedere alla revisione dei propri statuti, allo scopo di uniformarli alle nuove esigenze legislative. L'Associazione nazionale dei consorzi curerà che questa disposizione sia osservata.
115. Le disposizioni vigenti che attribuiscono ai consorzi il diritto di valersi degli esattori delle imposte dirette per la riscossione dei contributi valgono anche per ogni altra persona che abbia ottenuto od ottenga la concessione di eseguire le opere pubbliche previste dal presente decreto.
116. Gli atti dei consorzi che, dovendo a norma dell'art. 63 del presente decreto essere sottoposti all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi ^ si trovino, all'entrata in vigore del decreto stesso, presso i Prefetti, saranno vistati da questi in conformità di quanto era disposto dalle leggi precedenti.
117. L'esenzione per 20 anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, di cui all'art. 86, è estesa anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purché esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel presente decreto. L'applicabilità dell'esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste. La data di decorrenza del ventennio di esenzione viene determinata con gli stessi criteri dell'art. 86.
118. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ammettersi ai benefici da esso attribuiti alle opere di bonifica, le bonifiche dichiarate ultimate prima della pubblicazione del T. U. 30 dicembre 1923, n. 3256, limitatamente ai lavori che non erano autorizzati dalle leggi del tempo o la cui necessità non era prevedibile al momento dell'esecuzione delle opere principali di bonifica. Per quanto riguarda la decorrenza del termine ventennale di esenzione dall'imposta fondiaria dell'aumento di reddito dei terreni bonificati si applicano le disposizioni dell'art. 86.
119. Sono abrogati: il R.D. 2 ottobre 1922, n. 1747 e il R.D. 13 agosto 1926, n. 1907, sulle irrigazioni; il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose; il R.D.L. 5 febbraio 1925, n. 166, che esonera i Comuni dal contributo nelle spese di bonifica; il R.D. 18 maggio 1924, n. 753, e la L. 29 novembre 1925, n. 2464, sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse; la L. 31 marzo 1930, n. 280, sulla concessione dei contributi per il dissodamento meccanico dei terreni. Sono altresì abrogati: gli artt. da 92 a 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sui boschi e i terreni di montagna; gli artt. 2, 7, 8 del R.D.L. 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare i lavori di motoaratura e la elettrocoltura; gli artt. 3, 4, 6 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191, circa le concessioni di opere idrauliche e di bonifica; l'art. 52 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 193, sull'ordinamento dell'edilizia popolare; gli artt. dall'1 al 6, dall'8 al 17, dal 19 al 21 del R.D. 20 maggio 1926, n. 1154, sulle opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole; gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 6 giugno 1927, n. 1042; gli artt. 3, 1° e 2° comma, 4, 5, 1° e 2° comma, 6, 8, 1° comma, 10, 11, della L. 24 dicembre 1928, n. 3134, che detta provvedimenti per la bonifica integrale; gli artt. dall'1 al 18 e dal 21 al 22 del R.D. 26 luglio 1929, n. 1530, contenente nuove disposizioni in materia di bonifica integrale; l'art. 4 del R.D.L. 24 luglio 1930, n. 1146.
120. Con separato provvedimento il Governo del Re procederà a termini dell'art. 10 del R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2464 (m a coordinare le leggi sul bonificamento agrario e la colonizzazione dell'Agro romano e le disposizioni estensive di esse ad altri territori con le norme del presente decreto. Sono però applicabili fin d'ora ai consorzi costituiti in base alle dette leggi le norme contenute nel Titolo V.
Capo III - Disposizioni finali
121. A partire dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore del presente decreto tutte le autorizzazioni di spese, relative ad esecuzione di opere di bonifica integrale, nonché a contributi e sussidi nelle opere medesime saranno classificate nei seguenti quattro gruppi, ai quali corrisponderanno altrettanti capitoli da inscrivere annualmente nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: 1° opere di bonifica di competenza statale e spese per studi, ricerche e compilazione dei relativi piani generale e progetti come ai precedenti artt. 2 (lettere a, b, c, d, e, f, g, h), 6 e 108 da eseguirsi a cura diretta dello Stato; contributi in somma capitale per le stesse opere e studi eseguiti in concessione; 2° annualità per contributi nelle suddette opere e spese a cui si provveda per concessione a norma dei precedenti artt. 13, 108 e 109; 3° sussidi pagabili in somma capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, siano esse obbligatorie a norma dei precedenti artt. 2 (ultimo comma) e 38, siano esse facoltative a norma dell'art. 43. Sussidi e spese per studi e ricerche, premi di incoraggiamento per la sperimentazione, nei perimetri di bonifica, di nuovi ordinamenti agrari riconosciuti conformi ai fini di essa (artt. 40 e 47); 4° annualità per sussidi e premi nelle suddette opere di miglioramento fondiario. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto all'approvazione della tabella con la quale ognuna delle vigenti autorizzazioni di spesa sarà trasferita ad uno o più dei quattro gruppi su indicati, secondo il nuovo criterio di classificazione. Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni che, in dipendenza delle presenti disposizioni, si renderà necessario di apportare al bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L. 12 febbraio 1942, n. 183
Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale.
1. I proprietari dei fondi inclusi nel Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, può provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere, o dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura se trattasi di spese di manutenzione, il consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati.Alla ripartizione della spesa tra i proprietari che vi hanno interesse alla garanzia del corrispondente credito per contributo ed alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il concorso dei proprietari nella spesa delle opere di bonifica, di competenza statale.
2. Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche alle opere di interesse comune a più proprietà che siano da eseguire in un Comprensorio di bonifica e non rientrino nella competenza dello Stato.
3. I consorzi di miglioramento fondiario hanno facoltà d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale. I crediti per contributi sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio è graduato dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti.
4. I consorzi di cui all'articolo precedente debbono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il piano preventivo di ripartizione della spesa delle opere d'interesse comune con l'indicazione dell'importo totale presunto del contributo a carico di ciascun consorziato e della quota massima di contributi annualmente esigibili per l'ammortamento della spesa d'impianto, per la manutenzione ed esercizio delle opere, compresi i relativi oneri generali. Approvato il piano, è fatta iscrizione dell'onere a carico di ciascun proprietario consorziato nello speciale registro di cui all'art. 9 della L. 5 luglio 1928, n. 1760 (2), agli effetti della garanzia prevista dall'articolo precedente. Con le stesse forme si provvede alla approvazione di eventuali aumenti di spesa e all'iscrizione degli oneri relativi.
5. I Consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo debbono sottoporre al visto di legittimità del Prefetto i contratti di esattoria e comunicare all'intendente di finanza i ruoli di contribuenza per il visto di esecutorietà. Sono abrogati gli artt. 72 e 73 del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215.
6. Per l'offerta ed accettazione o determinazione peritale dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 42 del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive, come per le eventuali opposizioni contro la stima del perito, si applicano le norme della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (4), e successive modificazioni, ferma restando la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a pronunciare la espropriazione.
7. Per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche anche sperimentali, che sono ancora da eseguire e che siano necessarie alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi, limitatamente a quei Comprensori, in cui è previsto il proseguimento della attività bonificatrice, secondo i programmi già formulati e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Quando il Ministero si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti, saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati, quando provvede alla concessione dei lotti di lavori.
8. Le disposizioni contenute nel Capo IV del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, relativamente alla ricomposizione delle proprietà frammentarie, si applicano in tutti i Comprensori di bonifica, anche se classificati posteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo. Possono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad applicare le indicate disposizioni anche i consorzi di miglioramento fondiario. In questo caso, però, lo Stato non potrà contribuire nelle spese occorrenti per la formazione e l'attuazione del piano di riordinamento, ivi compreso l'importo delle opere d'interesse comune, necessarie alla riunione dei fondi e alla migliore utilizzazione di essi, in misura superiore a quella normale, prevista per i sussidi, ai miglioramenti fondiari, dall'art. 43 del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.
Art. 73. Consorzi di bonifica.
Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto.
La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune. A tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio, nonché le modalità del concorso della regione nel finanziamento dell'ufficio e nell'attribuzione al medesimo del personale necessario.
Il trasferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato.
L. 18 maggio 1989, n. 183
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
TITOLO I
Le attività, i soggetti, i servizi
Capo I - Le attività
1. Finalità della legge
1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Ai fini della presente legge si intende:
a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi di acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;
e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.
4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.
5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
(omissis)
2. Attività conoscitiva.
1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.
3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.
3. Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione.
1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;
l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;
m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
o) la gestione integrata in ambienti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;
p) il riordino del vincolo idrogeologico;
q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.
2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.
(omissis)
11. Enti locali ed altri soggetti.
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.
(omissis)
L. 5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche.
(omissis)
Capo IV - Usi produttivi delle risorse idriche
27. Usi delle acque irrigue e di bonifica.
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle competenze definite dalla legge, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorità competente esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto termine è interrotto una sola volta qualora l'amministrazione richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda, decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
(omissis)
REGIONE BASILICATA
LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 16-07-1994
Norme per il funzionamento delle autorità di bacino ricadenti nella regione Basilicata in attuazione della legge 18 Maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 1
Bacini regionali ed interregionali
1. Per le azioni di programmazione, di coordinamento e di verifica degli interventi nei bacini idrografici regionali ed interregionali ricadenti nella Regione Basilicata vengono istituite ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183, le Autorità di bacino.
2. I bacini di rilievo regionale sono: Basento, Cavone ed Agri. Per essi è istituita un' unica Autorità di bacino con sede presso la Regione Basilicata cui compete assicurare quanto necessario al funzionamento dei suoi organi.
3. I bacini di rilievo interregionale sono:
a) Bradano: regioni interessate Basilicata e Puglia;
b) Sinni-Noce: regioni interessate Basilicata e Calabria;
c) Lao: regioni interessate Calabria e Basilicata;
d) Sele: regioni interessate Campania e Basilicata;
e) Ofanto: regioni interessate Puglia, Basilicata e Campania.
4. I suddetti bacini sono delimitati secondo le indicazioni della cartografia approvata con il DPCM del 22 dicembre 1977 e le eventuali variazioni delle delimitazioni di cui al predetto DPCM, disposte ai sensi dell' art. 4 comma 1, lettera b), della Legge n. 183/ 1989, sono valide anche agli effetti della presente legge.
5. Per i bacini interregionali del Bradano e del Sinni - Noce sono istituite, secondo le intese all' uopo già sottoscritte dalle Regioni interessate, due diverse Autorità di bacino con sede presso la Regione Basilicata (Potenza) cui compete assicurare quanto necessario al funzionamento degli organi di bacino.
6. Per i bacini interregionali del Lao, del Sele e dell' Ofanto sono istituite, secondo le intese all'uopo già sottoscritte dalle Regioni Interessate, tre diverse Autorità di bacino, con sede rispettivamente presso le Regioni Calabria, Campania e Puglia, cui compete, rispettivamente, assicurare quanto necessario al funzionamento degli organi di bacino.
7. L' Autorità di bacino assume, come contesto territoriale di riferimento, l' area del bacino idrografico, per ciascuna sopra indicata, e realizza un modello organizzativo dell' intervento pubblico a livello territoriale.
ARTICOLO 2
Organi
1. Sono organi dell' Autorità di bacino:
a) il Comitato Istituzionale;
b) il Comitato Tecnico;
c) la Segreteria Tecnico - Operativa.
ARTICOLO 3
I Comitati Istituzionali
1. I Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino sono insediati con Decreto del Presidente della Giunta regionale presso cui hanno sede.
2. I Comitati Istituzionali delle Autorità dei bacini interregionali sono presieduti e convocati dal Presidente della Giunta regionale in cui ha sede l' Autorità di bacino, e sono costituiti:
- dai Presidenti delle Giunte regionali interessate o da Assessori delegati;
- da due Assessori per ognuna delle Regioni interessate designati dalle Giunte regionali;
- dai Presidenti delle Province o da Assessori da loro delegati.
Possono essere invitati alle riunioni, di volta in volta, i Sindaci dei Comuni interessati.
3. Il Comitato Istituzionale dell' Autorità del bacino regionale lucano è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto dal medesimo Presidente, dagli Assessori regionali all' Assetto del Territorio e all'Ambiente e dai Presidenti delle Province o loro delegati.
Possono essere invitati alle riunioni, di volta in volta, i Sindaci dei Comuni interessati.
ARTICOLO 4
Compiti
1. In relazione alle finalità di cui all' art. 1, il Comitato Istituzionale dell' Autorità di bacino ha funzioni di natura essenzialmente tecnica e propositiva e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) definizione dei criteri, metodi, temi e modalità per l' elaborazione dei piani di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all' art. 4 della Legge n. 183/ 1989;
b) adozione del piano di bacino;
c) adozione dei programmi di intervento, attuativi del piano di bilancio, nonché degli schemi previsionali e programmatici, di cui all' art. 31 della Legge n. 183/ 1989 e di ogni altro programma di intervento in materia demandato alla Regione Basilicata da disposizioni statali e comunitarie;
d) concertazione di normative omogenee relative a standards limiti e divieti, nonché di incentivi e disincentivi nei settori inerenti alle finalità di cui all' art. 1;
e) controllo sulla attuazione dei piani di bacino, relativi ai programmi di intervento, nonché degli indirizzi e direttive;
f) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell' assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi e per gli effetti della lettera i) del primo comma dell' art. 10 della Legge n. 183/ 1989;
g) proposta di convocazione di conferenze di servizio al Presidente della Giunta Regionale presso cui ha sede.
2. Il Comitato Istituzionale può promuovere accordi di programma con gli Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all' art. 1.
3.
Le decisioni del Comitato istituzione sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del Presidente del Comitato Istituzionale determina la maggioranza.
4. Tutti gli atti assunti dal Comitato Istituzionale sono trasmessi alla Giunta regionale per l' approvazione secondo le norme vigenti.
ARTICOLO 5
Comitato Tecnico
1. Il Comitato Tecnico di ciascuna Autorità di bacino è organo di consulenza del Comitato Istituzionale ed opera avvalendosi della Segreteria Tecnico - Operativa e delle strutture organizzative della Regione presso cui ha sede l' Autorità di bacino.
Alla nomina del Comitato Tecnico provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta della Regione sede della Autorità di bacino.
2. Ciascun Comitato è costituito da due Dirigenti regionali ed uno provinciale messi a disposizione, anche a tempo parziale, da ciascuna rispettiva Amministrazione presente nel Comitato Istituzionale.
3. Il Comitato si avvale, altresì , della collaborazione di esperti di elevato livello scientifico nonché di istituzioni universitarie e di ricerca e di organizzazioni tecnico - professionali operanti nel settore, nominati dal Comitato Istituzionale, con le modalità fissate nelle leggi della Regione presso cui ha sede l' Autorità di bacino e secondo le procedure indicate nell' ultimo comma del precedente art. 4.
4. Ai Comitati Tecnici delle Autorità di bacino partecipano tecnici funzionari dello Stato designati dai Ministeri dei LLPP dell' Ambiente e del Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Direttore, o un suo Funzionario delegato, degli Enti parchi nazionali o regionali per i soli interventi che ricadono nei territori del Parco.
5. Il Comitato esprime parere su tutte le azioni dell' Autorità ed in particolare sui Piani e sui Programmi.
6. a) Tra i Dirigenti di cui al precedente secondo comma è nominato, su proposta del Comitato Istituzionale, dalla Giunta regionale della Regione presso cui ha sede l' Autorità, il Segretario Generale;
b) il Segretario Generale provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell' Autorità di bacino e coordina ad ogni livello di pianificazione le attività degli organismi istituzionali a cui riferisce sullo stato di attuazione delle direttive ricevute;
c) il Segretario è preposto al Comitato Tecnico ed alla Segreteria Tecnico - Operativa e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Istituzionale.
Segreteria Tecnico - Operativa
1. A supporto di ciascun Comitato Istituzionale e Comitato Tecnico di bacino opera una Segreteria Tecnico - Operativa per lo svolgimento dei compiti di cui alla Legge 183/ 1989.
2. Le Segreterie Tecnico - Operative sono strutturate con le modalità prescritte dalla vigente normativa regionale, dalla Regione sede dell'Autorità, su proposta del Comitato Istituzionale, fra i dipendenti della Regione medesima.
ARTICOLO 7
Contenuto del Piano di bacino
1. Il Piano di bacino redatto ai sensi del 1o comma dell' art. 17 della Legge 183/ 1989, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d' uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il Piano ha i contenuti di cui al terzo comma dell' art. 17 della Legge 183/ 1989 e produce gli effetti di cui ai commi quarto, quinto e sesto del medesimo articolo.
3. Il Piano di bacino è approvato dai Consigli Regionali interessati, su proposta delle rispettive Giunte e per la sua elaborazione si applicano le disposizioni di cui ai commi dal primo al quarto dell' art. 20 della Legge 183/ 1989.
ARTICOLO 8
Programmi di intervento
1. Il Piano di bacino è attuato attraverso programmi di intervento ai sensi degli artt. 21 e 22 della Legge n. 183/ 1989.
2. Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari attuativi del piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 15% degli stanziamentiper gli interventi previsti dal secondo comma dell' art. 21 della Legge n. 183/ 1989.
3. Il programma di intervento è predisposto dal Comitato Istituzionale.
4. Il programma di intervento è approvato dai Consigli Regionali.
5. AI programmi degli interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 21 nonché ai commi quarto e quinto dell'art. 22 della Legge n. 183/ 1989.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1. Alle spese di funzionamento delle Autorità di bacino aventi sede nella Regione Basilicata si provvede con i fondi di Amministrazione generale iscritti attualmente nel Bilancio Regionale.
2. Le indennità di missione e rimborso spese dovute agli amministratori e ai dirigenti per la partecipazione alle riunioni dei Comitati Istituzionali e Tecnici gravano sul Cap. 550 del Bilancio corrente e sugli analoghi e corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.
3. Alle spese relativi agli incarichi di cui al terzo comma del precedente art. 5 si farà fronte con appositi capitoli di spesa finanziati con le entrate di cui agli articoli 25 e 33 della Legge n. 183/ 1989.
4. In caso eccezionale di opere o di spese funzionalmente collegate e, comunque, inscindibili, interessanti più Regioni, esse sono realizzate o effettuate dalla Regione presso cui ha sede l' Autorità previa intesa sul concorso finanziario delle altre Regioni.
ARTICOLO 10
Norma transitoria
Il Dipartimento Assetto del Territorio, attraverso i propri Uffici, assicura il supporto tecnico - operativo al funzionamento dei Comitati Istituzionali insediati nella Regione Basilicata fino alla costituzione delle rispettive Segreterie Tecnico - Operative.
ARTICOLO 11
Pubblicazione
La presente Legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.
Potenza, lì 16 luglio 1994
D.P.R. 18 luglio 1995
Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...
Decreta:
è approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, lettera a), e 17, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (2), e successive modifiche ed integrazioni, le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, nella redazione dei piani di bacino di rispettiva competenza, si attengono ai criteri indicati nell'allegato documento, facente parte integrante del presente decreto.
2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i criteri di cui al presente decreto si applicano compatibilmente con le disposizioni del relativo statuto e delle norme di attuazione.
Allegato
CRITERI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI BACINO
Il piano di bacino è un piano territoriale di settore con criteri, indirizzi, prescrizioni, norme ed interventi finalizzati alla conservazione e gestione delle risorse del bacino idrografico.
La redazione del Piano di bacino si articola in tre fasi, che vanno realizzate non necessariamente in sequenza ma correlate in un processo interattivo fra di loro e per le quali è necessario l'espletamento delle attività che vengono qui di seguito richiamate.
1. Stato delle conoscenze
(omissis)
1.2 - Normativa e caratterizzazione delle ripartizioni amministrative.
I risultati e le conoscenze acquisite durante la fase conoscitiva saranno inquadrati nell'esistente legislazione e quindi dovrà preliminarmente essere fissato l'aspetto amministrativo entro cui sono da effettuarsi gli interventi sul bacino, tenendo presente il riferimento normativo derivato dalle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché dalle connesse norme attuative.
Saranno individuati i soggetti giuridici ed amministrativi che svolgono attività di pianificazione di interesse per il bacino o comunque territorialmente competenti, con definizione della relativa giurisdizione tecnica ed amministrativa.
Saranno identificati:
- gli eventuali confini di stato e la natura delle autorità estere operanti nelle zone appartenenti al bacino;
- i limiti di regione, provincia e comune;
- i limiti giurisdizionali di consorzi e di particolari aggregazioni;
- gli enti e gli organismi interessati alle finalità della legge n. 183 del 1989 (3) per il bacino in esame o territorialmente competenti;
- la struttura amministrativa direttamente o indirettamente competente pro tempore, quali gli assessorati, gli uffici speciali, l'organizzazione tecnica di supporto ai singoli uffici, il personale tecnico e le rispettive qualificazioni, le procedure amministrative e tecniche seguite per l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ufficio;
- i centri e gli organismi di ricerca che abbiano operato od operino nel bacino;
- i mezzi tecnici disponibili (strumentazione, hardware e software informatico, mezzi di trasporto, ecc.) per i singoli uffici;
- il grado di interconnessione tra i diversi uffici e delle possibilità di cooperazione;
- gli archivi, tradizionali e/o automatizzati di informazioni di diverso tipo (dati misurati, bibliografie, ecc.) disponibili presso i singoli uffici;
- le attività di pubblicizzazione e di editing dei singoli uffici;
- le reti di monitoraggio, con la descrizione del grado di interconnessione;
- l'ammontare dei finanziamenti negli ultimi 10 anni per interventi e manutenzione.
Si provvederà quindi al censimento ed all'analisi degli strumenti di pianificazione, evidenziandone particolarmente l'impatto sui problemi e sugli aspetti specifici del bacino, ed in particolare sulla possibilità di armonizzare e rendere compatibili fra loro i diversi piani.
Ai fini del coordinamento di cui al comma IV dell'art. 17 - legge n. 183 del 1989 (3), si prenderanno in considerazione, in quanto costituenti lo scenario di riferimento;
- i provvedimenti della programmazione comunitaria e nazionale;
- i piani regionali di sviluppo;
- i piani territoriali regionali di coordinamento ed i piani regionali paesistici;
- i piani territoriali provinciali, i piani comprensoriali ed i piani territoriali di area sub-regionale;
- i piani e programmi regionali e provinciali di settore, ivi compresi quelli riguardanti porzioni sub-regionali e sub-provinciali (ad esempio, il piano regolatore degli acquedotti, il piano di risanamento delle acque, i piani di infrastrutture a rete e puntuali, i piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tossico-nocivi, i piani della bonifica e degli insediamenti produttivi, ecc., nonché i piani ed i programmi di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142);
- i programmi di interventi ed i sistemi di progetti relativi ai settori delle attività primarie, secondarie e terziarie (ad esempio, i programmi per l'agricoltura, per la forestazione, per il controllo dell'inquinamento atmosferico, per lo sviluppo turistico, per i trasporti, per le idrovie, per il settore energetico, per la portualità, per i parchi e le riserve, ecc.).
Tutte queste informazioni saranno riportate su appropriata cartografia, secondo le scale unificate prescelte.
Per la raccolta delle informazioni si potrà altresì far capo agli uffici dello Stato, delle Regioni e delle Amministrazioni locali (Province, Comunità Montane, Comuni), ad Università ed Istituti CNR nonché ad altre fonti comunque disponibili.
Degli enti a competenza nazionale saranno individuati gli uffici periferici o le sezioni competenti per il bacino in esame.
Saranno inoltre individuati:
- le leggi nazionali e le direttive della Comunità Europea, distinguendo tra quelle recepite e quelle in via di recepimento, e gli eventuali accordi internazionali;
- le leggi ed i regolamenti regionali;
- le disposizioni provinciali e le ordinanze locali più significative;
- imposte, canoni e contributi particolari;
- i criteri di tariffazione per i vari usi dell'acqua e per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento delle acque reflue;
- gli strumenti di finanziamento ad opera dello Stato, della Comunità Europea e delle Regioni.
1.3 - Descrizione dell'ambiente antropico (stato di fatto).
L'elaborazione del Piano di Bacino richiede la conoscenza dello stato di antropizzazione del territorio e della dinamica insediativa. è pertanto necessario procedere all'identificazione dell'uso del territorio e delle attività economiche interessanti il Piano, con particolare riferimento a:
- trend demografico e socio-economico;
- aree marginali, incolte e soggette a desertificazione;
- parchi e zone protette;
- zone soggette a vincoli e servitù in base a leggi speciali (vincolo monumentale, paesistico, archeologico, ecc.);
- miniere, cave, perforazioni profonde ed attività estrattive in alveo;
- zone agricole, con l'indicazione delle colture prevalenti e dell'attività irrigua e relativa struttura fondiaria, boschi, zone di rimboschimento e colture arboree da legno, pascoli ed allevamenti zootecnici intensivi;
- zone adibite alla pesca ed all'acquacoltura;
- zone urbane, con le tendenze espansive;
- zone industriali, commerciali, produttive in genere;
- discariche di rifiuti solidi urbani, industriali, speciali;
- zone turistiche, ricreative e di particolare interesse storico e paesaggistico;
- zone soggette a particolari servitù di carattere idraulico, per il traffico e la difesa nazionale;
- dighe ed opere di ritenuta;
- impianti idroelettrici;
- strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e porti di particolare impatto sulle condizioni ambientali;
- infrastrutture a rete (acquedotti, fognature, impianti di depurazione, di bonifica, irrigazione, ecc.);
- idrovie.
1.4 - Utilizzo delle acque.
Con l'ausilio di adeguata rappresentazione cartografica, nelle prescelte scale unificate, saranno evidenziati:
- gli usi potabili, indicando i punti e le modalità di prelievo dai corpi idrici superficiali e sotterranei, le opere di invaso, adduzione, sollevamento e potabilizzazione;
- gli usi irrigui, indicando i punti e le modalità di prelievo, adduzione, ripartizione, adacquamento e restituzione delle portate di supero;
- gli usi secondari per l'agricoltura, la pastorizia e la zootecnia;
- gli usi industriali: nella segnalazione degli acquedotti industriali si evidenzieranno i punti e le modalità di prelevamento, le strutture di adduzione trattamento e restituzione dei reflui;
- gli usi idroelettrici, con l'indicazione delle opere di sbarramento, scarico, trasporto e restituzione dell'acqua, nonché con l'ubicazione e la tipologia delle centrali;
- gli usi termoelettrici, con l'ubicazione delle centrali, il sistema di raffreddamento, l'ubicazione e la tipologia delle opere di prelievo e di scarico, le caratteristiche dei servizi idrici ausiliari.
Per ciascuno dei precedenti impieghi saranno riportati:
- gli estremi dei provvedimenti di concessione,
- le portate minime e massime prelevate,
- i volumi prelevati annualmente e quelli eventualmente restituiti,
- i calendari di prelievo,
- gli eventuali canoni di concessione.
Saranno ancora descritti gli utilizzi dell'acqua per:
- la navigazione interna, indicando l'ubicazione e la tipologia delle opere fisse (canali, porti, sostegni, conche), i tiranti minimi di navigazione, i criteri di esercizio;
- gli usi naturalistici ed ambientali (aree protette, parchi, zone di pesca, di balneazione e di interesse paesaggistico e monumentale).
Si dovrà inoltre effettuare una valutazione dei fenomeni di abusivismo.
Saranno infine da identificare tutte le forme di utilizzo di risorse non convenzionali, evidenziandone la potenzialità e gli aspetti tecnologici.
Utilizzando le informazioni reperite, saranno redatte carte dell'uso attuale delle acque in scala appropriata, ordinariamente 1: 100000 (1.50000 per i bacini minori).
1.5 - Censimento degli scarichi nei corpi idrici.
Saranno individuati tutti gli scarichi significativi concentrati provenienti da utilizzazioni idriche di natura domestica, urbana, industriale e zootecnica, recapitanti nei corpi idrici superficiali e sotterranei, precisando:
- gli estremi dell'autorizzazione;
- la data di costruzione e quella di inizio del funzionamento, nonché gli eventuali periodi di interruzione e le relative cause;
- l'ubicazione, in base alle coordinate geografiche ed alla quota sul livello del mare;
- le caratteristiche idrauliche (a pelo libero, in pressione, a getto libero o sommerso);
- le caratteristiche del corpo idrico ricettore e la sua possibilità di rigurgitare lo scarico;
- la portata minima, media e massima dell'effluente;
- il volume annuo scaricato;
- le modalità di funzionamento nel tempo;
- le caratteristiche qualitative in base ad un certo numero di parametri significativi;
- l'eventuale esistenza di situazioni di contenzioso e di intervento delle autorità sanitaria e giudiziaria.
L'ubicazione dello scarico e le sue caratteristiche principali saranno indicate nella cartografia tematica, nelle scale unificate prescelte e con opportuno simbolismo unificato.
Per gli scarichi provenienti dall'agricoltura e dalle altre attività che danno luogo ad immissioni diffuse nei corpi idrici superficiali e sotterranei, si indicheranno con opportuno simbolismo tutte le zone di influenza, precisando le modalità di scarico e la tipologia qualitativa delle acque sversate.
Le informazioni raccolte saranno sintetizzate su cartografia tematica.
1.6 - Stato di qualità delle acque.
Lo stato di qualità delle acque verrà definito attraverso idonei indicatori in grado di rappresentare le diverse condizioni di compromissione dei corpi idrici, anche sotto l'aspetto dello stato trofico. In particolare, verranno utilizzati tutti i dati resi disponibili e derivanti dalle indagini effettuate ai livelli regionali, provinciali e locali, relativamente allo stato di qualità delle acque superficiali, sotterranee costiere.
Verrà fatto specifico riferimento alle stazioni di rilevamento della qualità delle acque, nonché alle modalità di campionamento e di analisi.
Con i dati disponibili sarà inoltre evidenziata l'evoluzione temporale dello stato di qualità dei corpi idrici, in relazione alle caratteristiche naturali delle acque ed alle attività antropiche della zona, individuando anche tratti e zone omogenee con caratteristiche qualitative particolari, anche in vista di azioni tendenti alla classificazione dei corpi idrici stessi ed al recupero della qualità.
Per i laghi sarà verificato lo stato trofico delle acque.
I dati in questione saranno oggetto di specifiche elaborazioni e verranno considerati gli aspetti fisici, chimici e biologici della qualità, in relazione agli standard d'idoneità d'uso delle acque.
1.7 - Censimento delle opere di difesa del territorio.
Saranno individuati i sistemi di opere o le opere individuali, qualora esse siano di sufficiente consistenza, preposte a:
- difesa idraulica (argini di piena, canali deviatori o scolmatori, bacini o serbatoi di laminazione delle piene, casse di espansione, ecc.) indicandone le caratteristiche generali e le finalità, l'area o l'entità protetta;
- sistemazione delle aree in frana (opere di sostegno, drenaggi, ecc.) indicando le caratteristiche del fenomeno franoso delle opere;
- protezione dell'erosione (sistemazioni idraulico forestali, sistemazioni fluviali) indicando i caratteri del fenomeno erosivo, gli elementi generali del piano di sistemazione;
- protezione delle valanghe indicando i caratteri generali del piano delle opere.
Ove possibile, sarà indicata la data o il periodo di costruzione delle opere. In aggiunta alle opere esistenti saranno censite anche le opere il cui progetto sia finanziato o sia in corso di finanziamento; in tal caso saranno indicati gli estremi del progetto e della disposizione del finanziamento.
Le informazioni raccolte saranno riportate con opportuno simbolismo su carta tematica, sulla quale saranno evidenziate, indicando i singoli usi, anche le opere idrauliche adibite ad usi plurimi.
1.8 - Stato di manutenzione e di efficienza delle opere.
Per tutte le opere realizzate, siano esse destinate al prelievo, trasporto e distribuzione delle acque da utilizzare, oppure al collettamento e smaltimento degli scarichi, oppure al controllo delle piene e prevenzione delle inondazioni, oppure ancora alla prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, saranno indicati il grado di efficienza e lo stato di manutenzione, in termini di interventi attuati o da attuare, con l'indicazione dei relativi costi e delle rispettive competenze ad intervenire.
(omissis)
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
(omissis)
3. Competenze.
1. Le competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto sono stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dagli altri provvedimenti statali e regionali adottati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le autorità di bacino, l'Agenzia nazionale e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente assicurano l'esercizio delle competenze già spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformità all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità, nonché quanto disposto dall'articolo 53. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono posti a carico dell'ente inadempiente.
4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente decreto sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli allegati al presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
5. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto dei Ministri Competenti per materia si provvede alla modifica degli allegati al presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto.
6. I consorzi di bonifica e di irrigazione anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.
7. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora a livello nazionale nell'àmbito del Sistema informativo nazionale ambientale, le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.
8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
9. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela.
(omissis)
43. Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici.
1. Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 1 e resi operativi entro il 31 dicembre 2000. Tali programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all'allegato 2.
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il sistema informativo nazionale dell'ambiente, nell'esercizio delle rispettive competenze, le regioni possono promuovere accordi di programma con le strutture definite ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, le agenzie regionali e provinciali dell'ambiente, le province, le autorità d'àmbito, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.
REGIONE BASILICATA
LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 6-09-2001
NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 62 dell'8 settembre 2001
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
con la legge regionale 10 aprile 2007, n. 6
(B.U. Regione Basilicata N. 19 del 16 aprile 2007).
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione promuove ed organizza la “bonifica integrale” quale azione di rilevanza pubblica, finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, lo sviluppo rurale, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale.
2. L’attività di cui al precedente comma è svolta in base al Piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale ed ai programmi triennali dell’attività di bonifica ed in modo coordinato con gli obiettivi e le azioni del Piano di Bacino e degli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli Enti Locali.
3. La presente legge disciplina, altresì, le modalità dell’intervento pubblico per la bonifica e per l’irrigazione che si realizza tenendo conto delle direttive dell’Unione Europea nelle materie di interesse dello specifico settore, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, secondo le previsioni del Programma Regionale di Sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e di irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con gli indirizzi e le direttive del Piano di Bacino e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale e secondo i principi della concertazione e collaborazione fra gli enti aventi specifiche competenze nei predetti settori.
ARTICOLO 2
Direttive e programmatiche regionali
1. La Regione provvede all’elaborazione ed approvazione delle Direttive programmatiche per il settore della bonifica integrale, che indirizzano i contenuti del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale, esplicitandone la compatibilità con la programmazione regionale ed, ove necessario, il coordinamento con i Piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità Montane e con gli altri strumenti di pianificazione degli Enti Locali.
2. Le direttive programmatiche indicano le tipologie degli interventi e delle opere ammissibili al Piano; gli interventi considerati di preminente interesse regionale già individuati nella programmazione regionale, nei piani delle Autorità di bacino, degli Enti parco e degli Enti Locali, da affidare alla competenza dei Consorzi di bonifica; le modalità di affidamento ai Consorzi di bonifica degli interventi, anche di preminente interesse regionale; le priorità e gli indirizzi per l’utilizzazione delle risorse disponibili per finanziare il Piano e gli interventi da esso previsti; i meccanismi per l’erogazione dei fondi regionali destinati agli interventi di preminente interesse regionale ed alla sostenibilità della contribuenza consortile; i contenuti e gli atti che formano il Piano. In mancanza dei Piani di bacino, dei Piani di tutela delle acque e del Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale, le Direttive individuano gli indirizzi di bacino per ciascun comprensorio di bonifica proponendosi di contenere il rischio idraulico, di difendere il suolo e le infrastrutture produttive, di salvaguardare l’ambiente naturale, di promuovere la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e territorio, il risparmio idrico in agricoltura e la produttività delle risorse suolo ed acqua, di accompagnare l’organizzazione efficace ed efficiente dei servizi per la difesa del suolo e la valorizzazione della risorsa idrica ai fini prevalentemente agricoli e del miglioramento fondiario.
3. Le Direttive sono predisposte dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale di concerto con i Dipartimenti Presidenza della Giunta (Programmazione e gestione delle risorse finanziarie), Infrastrutture e Mobilità, Ambiente e Territorio, e con le Autorità di Bacino regionali ed interregionali e sono adottate dalla Giunta Regionale.
4. A tal fine viene istituito un Comitato interdipartimentale di cui fanno parte i dirigenti generali, o altri dirigenti dai primi delegati, dei Dipartimenti di cui al precedente comma.
5. Le Direttive sono adottate, in sede di prima applicazione, entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge e possono essere aggiornate e modificate ogni qualvolta la Giunta Regionale lo ritenga opportuno.
6. Le Direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
7. Nelle more dell’approvazione delle Direttive di cui al presente articolo, gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dalla Giunta Regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dai Consorzi di bonifica.
ARTICOLO 3
Ambiti territoriali della bonifica e Consorzi di bonifica
1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione del territorio rurale, tutto il territorio regionale classificato di bonifica è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.
2 Su ciascun comprensorio di bonifica è istituito un Consorzio di bonifica, ente pubblico economico che opera secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.
3. All’interno dei comprensori di bonifica sono delimitati ambiti funzionali omogenei in relazione alle caratteristiche del territorio ed alle funzioni esercitate dai Consorzi di bonifica ai sensi della presente legge.
4. La delimitazione dei comprensori di bonifica è effettuata in modo da costituire unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di pianificazione ed alle attività consortili. Alla delimitazione dei comprensori di bonifica nonché alle relative modificazioni provvede con proprie deliberazioni il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.
5. Per la delimitazione di cui al precedente comma, la Giunta Regionale formula una proposta e la trasmette per il parere ai Comuni, alle Province ed ai Consorzi di bonifica esistenti.
6. I Comuni, le Province ed i Consorzi di bonifica formulano osservazioni entro 60 giorni dalla richiesta; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.
7. La Giunta Regionale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni ricevute, approva la proposta definitiva di delimitazione, dispone per la sua pubblicazione sul BUR, e la trasmette al Consiglio Regionale per l’approvazione.
8. La deliberazione di approvazione del Consiglio Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione; la cartografia relativa è depositata presso la Direzione Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e presso le strutture regionali decentrate territorialmente competenti, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità stabilite dalla Giunta medesima.
9. La pubblicazione sul BUR della deliberazione consiliare di delimitazione dei comprensori di bonifica produce gli effetti di cui all’art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
10 Le modifiche delle delimitazioni dei comprensori di bonifica non eccedenti il 10% del territorio possono essere operate con deliberazione della Giunta Regionale, previa acquisizione del parere delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica interessati. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora non espresso nei 60 giorni successivi alla richiesta.
11. Il Presidente della Giunta Regionale provvederà a dirimere con propri Decreti ogni contestazione o vertenza conseguente a modificazioni dei confini dei comprensori di bonifica.
ARTICOLO 4
Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale
1. Il Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale, redatto per ogni comprensorio di bonifica tenendo conto dei Piani di bacino di cui alla legge regionale 16 luglio 1994 n. 29, dei Piani di tutela delle acque e del Progetto di gestione degli impianti di cui al decreto legge 152/1999, del Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 sulla base delle Direttive programmatiche di cui al precedente art. 2, individua e disciplina le azioni e gli interventi demandati alla competenza dei Consorzi di bonifica ed ha la durata di sei anni salvo che per gli interventi che motivatamente debbano interessare un arco temporale di più ampia durata.
2. Gli interventi compresi nel Piano sono dichiarati urgenti ed indifferibili e l’espropriazione è disciplinata dalla vigente legislazione in materia.
3. Per ciascun intervento il Piano definisce l’ambito territoriale di competenza, il progetto di massima ed il costo presunto, specificando la natura pubblica o privata dell’intervento stesso. Il Piano stabilisce comunque gli indirizzi per gli interventi di competenza privata. Il Piano dovrà essere adeguatamente recepito nel Piano territoriale di coordinamento di ciascuna Provincia.
4. Il Piano è predisposto dalla Provincia con il supporto tecnico e sulla base di una proposta organica del Consorzio di bonifica interessato. Il Piano è adottato dal Consiglio Provinciale ed è depositato per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, negli albi dei Consorzi di bonifica, dei Comuni interessati e con pubblico manifesto da affiggere a cura della Provincia stessa. Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell’ultima pubblicazione, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Provincia che le trasmette ai Consorzi interessati per il relativo parere. Il Consiglio Provinciale, entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, provvede ad esaminarle tenuto conto del parere del Consorzio e quindi eventualmente a modificare adeguatamente il Piano e lo trasmette alla Giunta Regionale. Il Piano è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.
5. Il Piano può essere aggiornato ogni qualvolta la Provincia lo ritenga opportuno ovvero lo propongano i Consorzi di bonifica.
6. Qualora, trascorsi sei mesi dalla presentazione della proposta organica dei Consorzi, la Provincia non provvede all’adozione del Piano, la Giunta Regionale, previa diffida ad adempiere entro novanta giorni, procede all’intervento sostitutivo.
7. Fino all’approvazione del Piano si provvede agli interventi secondo quanto previsto all’ultimo comma del precedente art. 2.
ARTICOLO 5
Interventi pubblici di bonifica
1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica, qualora realizzate nei comprensori di bonifica e previsti nel piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale, i seguenti interventi:
a) la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione d’acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché le opere di sistemazione e regolamentazione dei corsi d’acqua di bonifica ed irrigui;
b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
c) le opere di cui all’art. 27, 1° comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
d) le opere per la sistemazione idraulico - agraria e di bonifica idraulica;
e) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
f) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità della L. 185/1992 e successive modificazioni;
g) il riordino fondiario;
h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
i) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere.
2. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, individua le opere di cui al presente articolo che sono da considerarsi di preminente interesse regionale agli effetti di quanto previsto al successivo art. 6.
ARTICOLO 6
Funzioni dei Consorzi di bonifica
1. Ai Consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1, competono le seguenti funzioni:
a) elaborare proposte organiche per il piano generale di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale;
b) provvedere alla progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui al precedente art. 5;
c) provvedere alla progettazione, all’esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo l’affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all’art. 7 in sostituzione dei medesimi;
d) elaborare ed attuare i piani di riordino fondiario;
e) provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere della bonifica;
f) provvedere, ai sensi dell’art. 27, legge 36/1994, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica sui canali consortili compatibilmente con l’attività di bonifica ed ad essa strettamente connesse e per l’approvvigionamento idrico ad imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
g) provvedere, ai sensi dell’art. 3 del D. L.vo n. 152/99 alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione;
h) provvedere all’attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1;
i) promuovere iniziative e realizzare interventi per l’attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell’attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.
2. La realizzazione delle singole opere pubbliche di bonifica è affidata ai Consorzi di bonifica con atto di concessione della Regione.
3. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche affidate ai Consorzi per la manutenzione e l’esercizio i Consorzi di bonifica ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 provvedono al rilascio delle concessioni e delle licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio rientrando tra quelli previsti all’art. 100 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
4. Alla progettazione e realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza dei Consorzi di bonifica dalla presente legge e dichiarati di preminente interesse regionale dalle Direttive programmatiche o con deliberazione della Giunta Regionale, si provvede con onere a totale carico della Regione.
5. Le Autorità di Bacino o la Regione in quanto Autorità di Bacino, possono affidare ai Consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione delle opere e degli impianti inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al Capo III della legge 18 maggio 1989, n. 183.
6. Le Comunità Montane, le Province ed i Comuni possono affidare, con oneri a loro carico e secondo le modalità stabilite dalle Direttive programmatiche, ai Consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere ed impianti nell’ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi delegate dalla Regione.
ARTICOLO 7
Opere di competenza privata
1. Sono di competenza dei proprietari e per essi obbligatorie nonché a loro carico tutte le opere minori giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I proprietari possono affidare l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di tali opere ed altresì di quelle di miglioramento fondiario volontarie, al Consorzio di bonifica.
3. L’esecuzione delle opere di cui al 1° comma, in caso di inadempienza da parte dei privati, è affidata ai Consorzi di bonifica con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell’Assessore delegato.
4. Le spese relative alle opere di cui al presente articolo sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili che vi abbiano interesse, in rapporto ai benefici conseguiti.
5. La Regione può concorrere nella spesa ritenuta ammissibile o attraverso l’erogazione di contributi o mediante l’assunzione a proprio carico degli interessi su operazioni di mutuo.
ARTICOLO 8
Concertazione, accordi di programma ed affidamento degli interventi
1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I Consorzi di bonifica possono altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali.
3. Nei territori non ricadenti nei comprensori di bonifica, in attuazione anche della legge 97/94 le Comunità Montane e le Province promuovono la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l’uso appropriato delle risorse idriche, individuando a tal fine anche gli interventi pubblici di bonifica di cui alla lettere h), l) ed u) dell’art. 2 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42.
4. Nei territori ricadenti nei comprensori di bonifica, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, nonché la manutenzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere realizzate, è affidata alla competenza dei Consorzi di bonifica se l’ente delegato all’esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n .42 è la Provincia. Nel caso in cui l’ente delegato sia la Comunità Montana, la Provincia assume tutte le proprie opportune iniziative, anche su richiesta di uno dei soggetti interessati, al fine di promuovere un accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra la Comunità Montana ed il Consorzio di bonifica, che definisca l’affidamento di tali interventi.
5. Nel caso in cui i Consorzi di bonifica non accettino tale affidamento le Province e le Comunità Montane potranno affidare ad altri soggetti la progettazione e la realizzazione degli interventi, secondo le modalità definite nelle Direttive programmatiche di cui al precedente art. 2.
6. La progettazione e la realizzazione di azioni ed attività che, rientrando tra quelle di cui all’art. 5 della presente legge, sono inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei Piani di bacino di cui all’art. 8 della legge regionale 16 luglio 1994, n. 29, sono affidate alla competenza dei Consorzi di bonifica.
ARTICOLO 9
Contributi di bonifica
1. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli siti nel comprensorio di contribuenza, che godono di un beneficio specifico derivante dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio.
2. Il Consorzio di bonifica a tal fine elabora, entro il termine perentorio di 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l’indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il comprensorio di contribuenza al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica. Il mancato rispetto del termine di cui al presente comma comporta la sospensione dell’erogazione dei contributi regionali dovuti a qualsiasi titolo.
3. Tale piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati secondo le procedure previste nello statuto del Consorzio ed in mancanza di esse secondo apposite direttive predisposte dalla Giunta Regionale. Il Piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta Regionale sentito il parere degli Enti interessati. (1)
4. L’ammontare annuo del contributo è determinato con il piano annuale di riparto delle spese a carico del Consorzio per la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica che non siano previsti a carico della Regione o di altri enti e per il funzionamento del Consorzio. Il piano annuale di riparto è predisposto sulla base degli indici di beneficio di cui al 2° comma.
5. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane o in zone ricoperte negli strumenti urbanistici esecutivi facenti parte del comprensorio di bonifica e soggetti all’obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla Legge Regionale 63/1996 che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell’articolo 27 della L. 36/1994 alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui all’alinea successivo. Ai fini dell’applicazione dei precedenti alinea, l’autorità d’ambito di cui alla Legge Regionale 63/1996 deve stipulare con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al penultimo alinea, concordando, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni tipo approvate dalla Giunta Regionale, la quale esercita i poteri sostitutivi ove fra i predetti Enti non vengano stipulate le convenzioni stesse entro il termine dalla Regione assegnato. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’alinea 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla Legge Regionale 63/1996 ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per l’adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dall’alinea 1. Nei successivi novanta giorni i Consorzi di Bonifica procedono all’adeguamento dei piani di classifica stessi. Nelle more è inesigibile il contributo consortile nei confronti dei proprietari di cui all' alinea 1. (2)
5/bis. Il precedente comma 5 è applicabile ed efficace a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (3)
6. I Consorzi di bonifica, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
7. Per ciascuno degli scarichi di cui al precedente comma i Consorzi di Bonifica provvedono ai relativi atti di concessione individuando il relativo canone da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
8. Le somme a tale titolo riscosse devono essere utilizzate a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al precedente 7° comma.
9. Al fine di contenere la partecipazione contributiva dei proprietari consorziati entro limiti di sopportabilità economica, individuati da apposito organo o istituto avente specifica competenza nel settore e come tale nominato dalla Giunta Regionale, la stessa, annualmente, secondo le effettive disponibilità di bilancio, ripartisce tra i Consorzi contributi per la manutenzione, l’esercizio e la vigilanza di opere ed impianti pubblici di bonifica previsti nei Piani di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale osservando i criteri e le modalità di erogazione indicate nelle Direttive programmatiche.
10. Fino all’approvazione dei piani e delle direttive di cui al precedente comma e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge, l’erogazione di contributi di cui al precedente comma prescinde dal riferimento ai Piani ed alle Direttive.
ARTICOLO 10
Organi
1. Sono organi dei Consorzi di bonifica e durano in carica cinque anni:
1) l’Assemblea dei consorziati;
2) il Consiglio dei delegati;
3) il Presidente;
4)
5) il Comitato di Coordinamento;
6) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 11
Statuto
1. Il Consorzio di bonifica è retto da uno Statuto, deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvato dal Consiglio Regionale.
2. Eventuali modifiche allo Statuto sono apportate con il rispetto delle regole di cui al precedente comma.
3. Lo Statuto, in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge, disciplina il funzionamento degli organi del Consorzio stabilendo ed applicando il principio della distinzione e dell’autonomia delle funzioni di indirizzo e di quelle propriamente gestionali.
4. Lo Statuto del Consorzio, successivamente alla sua adozione, viene pubblicato per trenta giorni nell’Albo consortile e ne viene data notizia sul B.U.R..
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell’Albo consortile possono essere presentate eventuali osservazioni ed opposizioni; entro i successivi trenta giorni lo Statuto, unitamente alle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta Regionale per la relativa istruttoria e l’inoltro al Consiglio. Il testo dello Statuto approvato viene pubblicato sul B.U.R..
ARTICOLO 12
Catasto consortile
1. I Consorzi hanno l’obbligo di istituire il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell’ambito del comprensorio consortile.
2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L’aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell’art. 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
ARTICOLO 13
Assemblea dei consorziati
1. L’Assemblea ha funzioni elettive. Fanno parte dell’Assemblea tutti i consorziati iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e che paghino i contributi imposti dal Consorzio ai sensi del precedente art. 9. L’Assemblea elegge i componenti il Consiglio dei delegati di cui al successivo art. 16.
2. Il Consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per le sezioni di cui al successivo art. 14, cui devono essere iscritti i consorziati indicati al 1° comma appartenenti alla relativa sezione, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati catastali e l’ammontare dei contributi versati.
3. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.
4. L’elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le tre sezioni di contribuenza sulla base di una lista o di liste concorrenti di candidati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.
5 Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nell’ambito di ciascuna sezione.
6. Le liste devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissate nello Statuto, dall’1% dei consociati aventi diritto al voto della rispettiva sezione esclusi i candidati, con un minimo di 100 sottoscrittori nell’ipotesi in cui l’1% risulti superiore.
7. Qualora per uno o più sezioni non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta sezione potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa sezione.
8. Nel caso di cui al comma precedente, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità risulterà eletto colui che è gravato da maggiore contribuenza. E’ ammessa una sola preferenza.
9. Per ciascuna sezione il numero dei Consiglieri da assegnare ad ogni lista sarà pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista escludendo la parte frazionaria del quoziente.
10 Gli ulteriori seggi risultanti dai resti saranno attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
11. Saranno eletti all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
12. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.
ARTICOLO 14
Elezione degli organi
1. Ogni consorziato che goda di diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto.
2. Il voto è segreto e personale e non delegabile ed è esercitato nell’ambito della sezione di appartenenza.
3 Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il proprio diritto nella sezione in cui risulta maggior contribuente.
4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell’ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione, fino al raggiungimento della maggioranza delle quote.
5 Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.
6. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.
7. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto i consorziati aventi diritto sono suddivisi in tre sezioni ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola sezione.
8. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
9. Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima sezione e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima sezione.
10 Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza sezione.
11 La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti dai ruoli dei Consorzi di bonifica relativi all’anno precedente a quello in cui il Consorzio indice le elezioni.
12 Allo scopo di favorire l’esercizio del diritto di voto i seggi elettorali devono essere posti nelle zone maggiormente interessate all’attività del Consorzio nel numero minimo di almeno uno per ogni comune interessato ricadente nel comprensorio.
13. I seggi devono rimanere aperti per un giorno festivo dalla ore 7,00 alle 22,00 ininterrottamente.
14. L’elezione dei componenti il Consiglio dei delegati è valida qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre sezioni, il 10% della contribuenza della 1^ sezione o il 15% della contribuenza della 2^ sezione, o il 15% della contribuenza della 3^ sezione.
15. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente viene nuovamente convocata entro sei mesi l’Assemblea per ripetere la votazione. Tale seconda votazione è valida con qualsiasi quorum ma in tal caso la rappresentanza dei membri di diritto di cui al successivo art. 16 all’interno del Consiglio dei delegati è elevata a 10 membri fermo restando il numero complessivo dei componenti.
ARTICOLO 15
Ineleggibilità
1. Non possono essere eletti nel Consiglio:
a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
b) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell’interdizione;
c) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misura di sicurezza che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali;
d) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull’amministrazione del Consorzio;
e) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
g) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
h) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
i) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall’incarico.
ARTICOLO 16
Consiglio dei delegati
1. Il Consiglio dei delegati è composto da 20 membri di cui 15 eletti dall’Assemblea nel suo seno secondo le norme di cui al precedente art. 14, e 5 nominati, quali membri di diritto, dalle Comunità Montane rientranti nell’ambito del comprensorio consortile in numero di due, e dai Comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile, in numero di tre.
2. Alla designazione dei membri di diritto si provvede secondo le norme dettate dal successivo art. 17.
3. Compete al Consiglio dei delegati:
a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente e i componenti il Comitato di Coordinamento;
b) nominare il Direttore Generale;
c) deliberare gli statuti, i regolamenti per l’amministrazione del Consorzio nonché i piani di organizzazione per l’ordinamento del personale, proposti dal Direttore Generale;
d) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni, la relazione programmatica ed il bilancio pluriennale, nonché il conto consuntivo;
e) deliberare il piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale e i piani di riordino fondiario;
f) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuenza consortile;
g) deliberare la stipulazione di mutui;
h) assumere ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dei delegati dalle norme statutarie.
ARTICOLO 17
Elezione dei rappresentanti delle Comunità Montane e dei Comuni
1. Le Comunità Montane e i Comuni eleggono quali membri di diritto nel Consiglio dei delegati dei Consorzi i rappresentanti legali o delegati specificamente designati dai competenti organi al proprio interno.
2. Ai fini dell’elezione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente del Consorzio invia, con raccomandata A.R., espressa richiesta ai rappresentanti legali delle Comunità Montane e dei Comuni interessati sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I rappresentanti delle Comunità Montane e dei Comuni sono eletti, con le modalità definite dallo Statuto, da rispettive assemblee convocate dal Sindaco del Comune dove ha sede il Consorzio, per i Comuni e dal Presidente della Comunità Montana avente la maggiore estensione territoriale nel comprensorio consortile, per le Comunità Montane. In sede di prima applicazione la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, è autorizzata ad emanare apposita direttiva.
4. Le Assemblee devono essere indette entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al secondo comma.
5. Qualora l’elezione di cui al presente articolo non sia stata effettuata entro la data fissata per l’insediamento del nuovo Consiglio dei delegati del Consorzio, il Consiglio può esercitare validamente le sue funzioni nella composizione risultante dall’elezione dei rappresentanti dei consorziati, di cui all’art. 14.
6. Qualora i rappresentanti eletti cessino dalla carica rivestita, rispettivamente, in seno alle Comunità Montane o ai Comuni, decadono dalla carica e dovrà provvedersi alla loro sostituzione entro 40 giorni dalla data in cui viene dichiarata la decadenza. I sostituti rimangono in carica fino alla originaria scadenza dei delegati sostituiti.
ARTICOLO 18
Presidente del Consorzio
1. Il Consiglio dei delegati, nella prima seduta, da convocarsi da parte del Presidente del Consorzio uscente non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni, elegge il Presidente. Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni, alla convocazione del Consiglio provvede l’Assessore Regionale all’agricoltura. Il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti presiede la seduta. In caso di parità di voti presiede il Consiglio il più anziano di età.
2. Il Comitato di Coordinamento è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da 5 membri di cui uno eletto tra i membri di diritto del Consiglio. Il suddetto Comitato svolge le funzioni indicate nello Statuto, relativamente al coordinamento e ai compiti di programmazione, indirizzo, controlli e verifiche.
3. Il Presidente è scelto tra i membri eletti dai consorziati, ha la legale rappresentanza dell’Ente, presiede e convoca il Consiglio e svolge le funzioni indicate nello Statuto.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
ARTICOLO 19
Direttore Generale del Consorzio
1. Il Direttore Generale del Consorzio assume ed esercita la responsabilità piena e diretta della gestione amministrativa, operativa e finanziaria del Consorzio e cura l’attuazione dei piani di intervento di competenza del Consorzio attenendosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed in particolare:
a) predispone i Regolamenti, le norme per il funzionamento del servizio, il regolamento mansionario dei dipendenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Delegati;
b) provvede, sentito il Comitato di Coordinamento, agli atti per la costituzione, modificazione, risoluzione e gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente e della Dirigenza;
c) predispone il Bilancio preventivo, variazioni e/o assestamento di bilancio, il conto consuntivo e le relative relazioni che dovranno altresì illustrare l’attività consortile da sottoporre al Comitato di Coordinamento che lo adotta per la successiva trasmissione al Consiglio dei Delegati per l’approvazione.
2. Il Direttore Generale viene scelto tra persone in possesso di elevata qualificazione tecnico-amministrativa e manageriale, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per estratto, su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale e regionale, sulla base di valutazione non comparativa.
3. All’istruttoria delle istanze ed all’individuazione della candidatura ritenuta più idonea all’incarico provvede una commissione composta da due membri designati dal Consiglio dei delegati e da un membro designato dal Presidente della Regione.
4. La nomina è deliberata dal Consiglio dei delegati, che può non procedere alla nomina e richiedere alla commissione un supplemento di motivazione o di istruttoria.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, conforme alle condizioni contenute nell’avviso di cui al precedente secondo comma, è regolato da un contratto di diritto privato da stipulare con il Presidente del Consorzio, nel quale sono stabiliti tra l’altro i compiti e gli obblighi del Direttore, gli emolumenti fondamentali e le indennità di risultato, i casi di recesso dal contratto.
6. L’incarico ha la medesima durata dell’organo che lo conferisce ed è rinnovabile per una sola volta.
ARTICOLO 20
Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente e da due membri, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio Regionale, un membro effettivo e uno supplente dal Consiglio dei delegati del Consorzio.
3. Il Collegio dei revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente e dura in carica 5 anni e decade insieme agli altri organi consortili.
4. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:
a) esaminare i bilanci e predisporre la relazione che accompagna;
b) controllare la gestione del consorzio;
c) elaborare semestralmente una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio; tale relazione viene trasmessa al Presidente del Consorzio e al Direttore Generale, e, con le loro osservazioni, alla Giunta Regionale;
d) di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei delegati.
ARTICOLO 21
Bilancio di previsione
1. Il Consiglio approva entro il trentuno dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario per l’anno solare successivo, adottato dal Comitato di Coordinamento e predisposto dal Direttore Generale, redatto sulla base del principio di competenza e del pareggio finanziario nonché secondo lo schema-tipo predisposto dalla Regione. In pendenza del controllo previsto dal successivo articolo 26 il Consorzio è autorizzato a gestire gli stanziamenti di spesa del bilancio nei limiti di un dodicesimo delle somme attribuite a ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria se trattasi di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi. (4)
2. Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione del Comitato di Coordinamento, nella quale sono indicati gli obiettivi della gestione, e da quella del Collegio dei Revisori a cui il bilancio è trasmesso almeno 20 giorni prima del termine fissato per l’approvazione.
3. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Le spese, allo stesso modo, sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
4. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini di cui al comma 1, il Consorzio può chiedere la autorizzazione all'esercizio provvisorio, per non oltre quattro mesi sulla base dell'ultimo bilancio approvato, nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese di esercizio provvisorio e limitatamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, nonché alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi al Consorzio. (5)
5. Al bilancio di previsione è allegato, il piano di riparto per la determinazione dei contributi consortili di cui al precedente art. 9.
ARTICOLO 22
Struttura del bilancio
1. Il bilancio annuale di previsione è composto da una sezione relativa alle entrate ed una riportante le spese.
2. La sezione delle entrate è suddivisa in titoli, categorie e capitoli, mentre quella delle spese è ordinata in titoli, aree, settori e capitoli. I dati di sintesi delle due sezioni sono riportati in quadri riepilogativi.
3. Dalla data in cui la Regione approverà uno specifico schema-tipo di bilancio di previsione per i Consorzi di bonifica, i Consorzi dovranno predisporre il bilancio di previsione in conformità a tale schema.
ARTICOLO 23
Relazione programmatica e bilancio pluriennale
1. I Consorzi approvano ogni anno, unitamente al bilancio di previsione, una relazione programmatica relativa al triennio successivo contenente, sul piano generale, l’indicazione delle caratteristiche fisiche del territorio, delle dinamiche economiche e sociali interessanti lo stesso, degli obiettivi e delle azioni per il conseguimento dei medesimi.
2. La relazione deve prevedere la valutazione dei flussi finanziari prospettici, con l’indicazione delle prevedibili fonti di finanziamento, nonché l’illustrazione dei programmi e degli eventuali progetti con riferimento alle appostazioni riportate nel bilancio annuale ed in quello pluriennale.
3. Per ciascun programma vengono indicati gli obiettivi specifici che si intendono conseguire e le risorse ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.
4. I Consorzi allegano alla relazione programmatica un bilancio pluriennale di competenza di durata non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi di bilancio di cui agli articoli precedenti, contenente il quadro dei prevedibili mezzi finanziari per ciascuno degli anni considerati e l’articolazione delle voci di spesa per programmi.
ARTICOLO 24
Controllo interno di gestione
1. I Consorzi provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire: a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del Consorzio; c) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.
2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell’azione del Consorzio: a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l’adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili; b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni; c) l’efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.
3. Il Comitato di Coordinamento provvede al controllo interno di gestione anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato.
ARTICOLO 25
Conto Consuntivo
1. Il conto consuntivo è il documento che dimostra i risultati finali della gestione ed è approvato dal Consiglio entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
2. Il conto consuntivo è riferito all’anno solare ed è costituito dal conto del bilancio e dal conto economico secondo lo schema-tipo predisposto dalla Regione.
3. Sono allegati al conto consuntivo:
a) la relazione del Comitato di Coordinamento, nella quale è riepilogata la gestione dell’intero anno, sono forniti i dati più significativi rivenienti dal controllo di gestione e sono indicati gli scostamenti rispetto a quanto appostato nel bilancio di previsione con le relative spiegazioni;
b) la situazione patrimoniale, nella quale si evidenzia la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio e le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
c) l’elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza;
d) la relazione dei revisori dei conti ai quali il conto consuntivo è trasmesso almeno trenta giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte del Consiglio.
ARTICOLO 26
Controllo regionale sugli atti consortili
1. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie, nonché le disposizioni speciali previste dalla presente legge, sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità e di merito le deliberazioni concernenti i Regolamenti consortili e i Piani di organizzazione variabile del personale, e le assunzioni a qualsiasi titolo, i bilanci preventivi e relative variazioni, esclusi gli storni di somme dal fondo di riserva, i conti consuntivi, l’avviso pubblico per la individuazione del Direttore Generale di cui al precedente art.19.
2. Sono sottoposte al controllo successivo di legittimità le deliberazioni concernenti: a) i contratti e in genere i provvedimenti di spesa che impegnano il Consorzio oltre l’esercizio finanziario in corso; b) l’elezione degli Organi consortili.
3. Entro il termine di pubblicazione fissato dallo Statuto, il Consorzio trasmette al competente Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione copia delle deliberazioni soggette a controllo e l’elenco delle altre deliberazioni.
4. Le deliberazioni non soggette a controllo sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione. Entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’elenco di cui al precedente comma, il competente Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione può richiedere copia delle stesse al fine di verificare l’esclusione delle necessità del controllo ed eventualmente proporre l’adozione dei provvedimenti di cui al comma seguente.
5. Entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle deliberazioni sottoposte a controllo successivo di legittimità, il competente Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale regionale, con propria determinazione, le può annullare, con facoltà di interrompere il termine, per una sola volta, al fine di richiedere chiarimenti al Consorzio. Qualora il Consorzio non risponda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti, la deliberazione è dichiarata decaduta.
6. Le deliberazioni divengono eseguibili dopo l’approvazione della Giunta Regionale e non possono avere effetti retroattivi rispetto alla data di approvazione. L’approvazione si intende concessa decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento presso il competente Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale regionale senza che l’Amministrazione regionale comunichi, anche a mezzo telegrafo o telefax, il provvedimento di annullamento o la sospensione del termine per ulteriori trenta giorni; decorso tale ultimo termine, la deliberazione sarà eseguibile, salvo il divieto di effetti retroattivi.
7. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta Regionale sulla base di una preliminare istruttoria resa da apposito organismo interno al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale regionale, da istituire in via amministrativa e composto da almeno tre dirigenti
8. La Giunta Regionale esercita altresì i poteri sostitutivi sugli atti dei Consorzi che devono essere compiuti obbligatoriamente entro un termine determinato, ai sensi della legislazione vigente e dello Statuto consortile. A tal fine, trascorso il termine senza che il Consorzio abbia adottato gli atti, la Giunta Regionale, direttamente o su segnalazione degli interessati, delibera l’avvio della procedura di sostituzione invitando il Consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima. Qualora il Consorzio non provveda all’adozione dell’atto entro il termine stabilito, ovvero quando l’atto adottato sia annullato, la Giunta Regionale nomina un Commissario ad acta per il compimento dello stesso.
9. La disciplina contenuta nel presente articolo sostituisce le corrispondenti disposizioni contenute nella legge 10/1991 e successive modificazioni.
ARTICOLO 27
Scioglimento degli organi
1. La mancata approvazione del Conto Consuntivo o l’approvazione dello stesso con perdita di esercizi, comporta di diritto, lo scioglimento degli organi consortili.
2. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del Consorzio.
3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, può sciogliere gli organi di Amministrazione del Consorzio e nominare un Commissario straordinario in caso di constatata inefficienza nello svolgimento dell’attività consortile, nell’esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, dello Statuto consortile e delle direttive regionali, per l’omesso immotivato perseguimento degli obiettivi del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale nonché per gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali dei Consorzi.
4. Il Commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a dodici mesi con l’obbligo di indire non oltre il sesto mese le elezioni degli organi consortili. Per motivate necessità, l’incarico può essere rinnovato per una sola volta per non più di sei mesi.
5. Con lo stesso provvedimento viene nominata, sulla base delle designazioni formulate dalle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, una Consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per: a) gli atti sottoposti a controllo della Regione ai sensi dell’articolo 25 e delle altre norme della presente legge; b) l’adozione dello Statuto consortile e delle relative modifiche; c) la proposta del piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale.
6. La Consulta deve esprimere il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta da parte del Commissario.
ARTICOLO 28
Impugnativa dei provvedimenti consortili
1. Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammessa opposizione, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 da proporsi entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione fissato dallo Statuto.
2. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di notificazione. La Giunta Regionale decide con provvedimento definitivo.
ARTICOLO 29
Informazione
1. Nell’attività di programmazione ed amministrazione, nell’esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale.
2. I Consorzi assicurano l’informazione agli utenti mediante comunicazioni, pubblicazioni delle notizie sugli albi propri e degli Enti Locali, avvisi sui giornali e ogni altra forma ritenuta idonea.
3. I Consorzi garantiscono l’accesso agli atti, documenti ed azioni inerenti l’attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’apposito regolamento consortile.
ARTICOLO 30
Finanziamento del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale e delle azioni di cui all’art. 5 1.
La Regione eroga un contributo alle Province per la predisposizione del Piano di cui al precedente art. 4. 2. In conformità a quanto previsto nella presente legge i fondi necessari alla realizzazione del Piano sono reperiti attraverso:
a) i contributi dei privati di cui ai comma 1 e 5 dell’art. 9;
b) il contributo della Regione di cui al nono comma dell’art. 9;
c) il contributo alle spese consortili dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, di cui alla L.R. n. 2/97 e degli altri soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi anche se di acque depurate;
d) i proventi ricavati dalla Regione per la concessione e l’uso del demanio idrico ai sensi degli artt. 87 e 89 del D. L.vo n. 112/98;
e) i finanziamenti per gli interventi pubblici di interesse regionale di cui all’art. 5;
f) finanziamenti della Regione, delle Autorità di bacino, delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni per la realizzazione degli interventi affidati ai Consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 6:
g) i finanziamenti conseguiti dalla Regione nell’ambito dei fondi dell’Unione Europea e nel quadro di azioni comunitarie o nazionali nel cui ambito rientrino interventi di cui all’art. 5;
h) i finanziamenti trasferiti alla Regione per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture rientranti tra gli interventi di cui all’art. 5 riconosciuti di interesse nazionale con legge dello Stato.
ARTICOLO 31
Norma finanziaria
1. La Regione Basilicata concede ogni anno fino al 2015 contributi nella misura massima del 70% dell’ammontare della rata di ammortamento dei mutui contratti o da contrarre relativamente ai debiti già in essere alla data del 31.12.1996 ma accertati successivamente in base ad atti ingiuntivi o provvedimenti esecutivi emanati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i Consorzi di Bonifica interessati produrranno documentata istanza al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale che, previa istruttoria formale e sostanziale degli atti relativi all’assunzione delle obbligazioni di cui al comma precedente, proporrà alla Giunta Regionale l’approvazione e concessione del contributo regionale per tutta la durata di ammortamento dei mutui contratti o da contrarre per il ripiano della relativa situazione debitoria.
3. La copertura finanziaria del contributo regionale di cui ai commi precedenti che, comunque, non potrà superare l’ammontare complessivo di 700.000.000 di Lire annui, sarà assicurata dagli stanziamenti annuali che saranno previsti nei rispettivi bilanci di previsione.
4. L’onere di pertinenza dell’esercizio finanziario 2001 trova copertura con le disponibilità sussistenti sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 al capitolo 7525.
ARTICOLO 32
Norma di rinvio e abrogazione
1. Con l’entrata in vigore della presente legge, è abrogata la L.R. n. 22 del 28.2.1995 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché altre norme in contrasto con la presente legge.
2. Per quanto non disciplinato diversamente dalla presente legge si applicano le norme di cui al R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, alla Legge 12 febbraio 1942 n. 183 ed al D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 33
Norme transitorie
1. Ai sensi di quanto previsto all’art. 3, i comprensori degli esistenti Consorzi di Bonifica operanti in Basilicata: Bradano e Metaponto, Alta Val d’Agri, Vulture Alto Bradano, vengono delimitati come risulta dall’allegata cartografia e relativa legenda.
2. I Consorzi di Bonifica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della presente legge attivano le procedure per il rinnovo degli organi.
3. I Consorzi di Bonifica provvederanno ad adeguare gli Statuti vigenti alle norme contenute nella presente legge entro 90 giorni dall’insediamento dei nuovi organi.
4. Nelle more dell'adeguamento dello Statuto, secondo l'iter previsto all'art. 11 della presente legge, il Comitato di Coordinamento, di cui al secondo comma dell'art. 18, avvalendosi dell'apparato amministrativo e dirigenziale consortile esistente, adempie a tutti i compiti già assegnati al Comitato Esecutivo dallo Statuto adottato dall'Ente ai sensi della abrogata L.R. n.22 del 28.2.1995, ove non diversamente attribuiti ed esercitati da altri organi insediati ai sensi della presente legge. I relativi atti sono soggetti alle vigenti procedure di controllo. (7)
ARTICOLO 34
Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
(1) comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2005, n.16;
(2) comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 novembre 2006, n. 29;
(3) comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 28 novembre 2006, n. 29;
(3 bis) numero abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 2007, n. 6;
(4) periodo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2005, n.16;
(5) comma sostituito dal comma 2° della L.R. 25 febbraio 2005, n.16;
(6) parole soppresse dall'articolo 21, comma 5, della L.R. 14 luglio 2006, n. 11;
(7) comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2003, n. 26.
Codice Civile
Libro Terzo: Della proprietà
Titolo II: Della proprietà
Capo I: Disposizioni generali
Art. 860. Concorso dei proprietari nella spesa
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.