REGOLAMENTO IRRIGUO


   
Scarica il Regolamento Irriguo 02/04/2007 Regolamento irriguo Regolamento irriguo
Allegato A   Allegato A
Allegato B   Allegato B
   

Art. 1
Termini della stagione irrigua.

La stagione irrigua ha inizio di norma il primo Aprile e termina il trentuno Ottobre di ciascun anno.
L’amministrazione consortile potrà deliberare anticipi o ritardi in relazione all’andamento climatico ed alle esigenze idriche delle colture, compatibilmente con le disponibilità delle risorse invasate e con i tempi tecnici necessari per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Di tanto sarà data notizia mediante manifesti affissi nei singoli Comuni del Comprensorio.

Art. 2
Modalità delle domande di prenotazione

Per l'irrigazione dei fondi ricadenti nel Comprensorio irriguo servito, la ditta proprietaria, prima della effettiva utilizzazione dell’acqua, dovrà sottoscrivere presso gli Uffici consortili territorialmente competenti, la domanda di prenotazione su modulo predisposto dal Consorzio entro i termini fissati dall’Amministrazione.
Le prenotazioni di colture arboree saranno automaticamente riconfermate negli anni successivi, salvo modifica o disdetta da esercitarsi entro i termini di accettazione delle domande irrigue riferite a tali colture.
L’automatica riconferma della prenotazione non opera nei confronti dei conduttori di colture arboree non titolari di partite catastali, i quali annualmente saranno tenuti ad effettuare la prenotazione nei termini prescritti, con le modalità di cui al successivo art. 12 punto 2.
Le domande di prenotazione effettuate oltre i termini stabiliti, ove accettate, comporteranno una maggiorazione del contributo dovuto al Consorzio, nella misura del 30%.
Tale maggiorazione non sarà dovuta qualora la prenotazione dovesse riferirsi a nuovi impianti di colture arboree, realizzati oltre il termine di accettazione delle prenotazioni.
All’atto della prenotazione dovrà essere esibita, a cura dell’utente, copia del certificato catastale o visura aggiornata della particella su cui si richiede il servizio irriguo, nonchè copia della cartella esattoriale.
La prenotazione va sottoscritta per multipli di 10 are se riferita ad aziende con superficie catastale irrigabile inferiore a Ha. 6,00 e per multipli di 50 are se riferita ad aziende con superficie catastale irrigabile pari o superiore ad Ha. 6,00.
La domanda di prenotazione irrigua dovrà essere sottoscritta dal proprietario del terreno nel caso in cui lo stesso provveda direttamente alla conduzione del fondo, ovvero da suo delegato, secondo i termini di cui all’allegato A del presente regolamento.
Il canone relativo sarà posto a ruolo.
La prenotazione potrà altresì essere effettuata dal conduttore dei terreni il quale, ove non sia anche proprietario, dovrà sottoscrivere una dichiarazione (All. B) con la quale solleva il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a pretese che il proprietario dovesse azionare nei confronti del Consorzio in virtù del contratto di fornitura irrigua.

Art. 3
Disdetta prenotazione

L’eventuale disdetta o modifica della prenotazione irrigua per le colture arboree deve essere effettuata dall’utente entro il 31 Gennaio di ogni anno.
All’atto della disdetta l’utente dovrà esibire all’ufficio consortile competente (Centro Operativo) copia della domanda di prenotazione irrigua da disdettare o modificare.
La disdetta potrà essere effettuata anche con comunicazione, da inoltrare, sempre entro il 31 Gennaio di ogni anno, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Alla domanda dovrà essere allegata copia della prenotazione irrigua da modificare o annullare.
L’eventuale disdetta della prenotazione irrigua per colture erbacee, purchè non vi sia stata già utilizzazione irrigua, dovrà essere presentata non oltre il 30 Maggio dell’anno in corso per quelle primaverili e non oltre 15 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande per quelle estive ed autunno-vernine.

Art. 4
Obbligo di servitù passiva

I proprietari dei fondi dominati da gruppi di consegna a servizio di più utenti, anche a seguito di divisioni di proprietà, sono tenuti a consentire il passaggio delle attrezzature mobili necessarie per addurre acqua ai fondi limitrofi degli utenti cointeressati, nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di servitù coattive.

Art. 5
Irrigazione da fonti private

Alle ditte proprietarie o conduttrici a qualsiasi titolo di corpi aziendali serviti da reti irrigue ma dotati di autonome fonti di alimentazione idrica (pozzi, sorgenti, ecc.) ovvero alle ditte che ricorrono a fonti di alimentazione estranee al corpo aziendale è consentito l’approvvigionamento da dette fonti purchè volto a soddisfare l’intero fabbisogno del corpo aziendale.
Di tanto l’utente dovrà dare espressa comunicazione al Consorzio nei periodi di accettazione delle prenotazioni irrigue, specificando dettagliatamente la superficie servita da fonte privata, affinchè l’Ente, dopo averne verificato i requisiti, provveda ad interdire ogni punto di fornitura ubicato nel predetto corpo aziendale.
L’omessa comunicazione comporterà le sanzioni previste nei casi di omessa prenotazione irrigua.
Ove le fonti di alimentazione del corpo aziendale non siano dall’utente ritenute idonee a soddisfarne l’intero fabbisogno, è fatto obbligo di prenotare al Consorzio l’intera superficie messa a coltura e soggetta ad irrigazione, ferma restando per l’utente la facoltà di utilizzare le fonti di alimentazione alternativa per usi eccedentari.
In ogni caso il vettoriamento delle acque provenienti da fonti alternative non potrà essere effettuato su reti consortili.

Art. 6
Accumuli in vasche aziendali

Salva l’ottemperanza delle prescrizioni di seguito indicate, è fatto assoluto divieto all’utente di accumulare acque irrigue derivanti dalle reti consortili in vasche o altri recipienti.
Il corpo d’acqua che l’utente riceverà, in funzione delle caratteristiche dell’impianto consortile, dovrà essere esclusivamente impiegato sulla superficie prenotata.
Gli utenti che per proprie esigenze vorranno ricorrere all’utilizzo di vasche di accumulo private, ivi approvvigionandovi la risorsa idrica erogata dal Consorzio, dovranno richiedere all’Ente una preventiva autorizzazione entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno.
L’eventuale autorizzazione verrà rilasciata dall’Amministrazione Consortile alle seguenti condizioni:

  • il versamento del corpo d’acqua nel manufatto avverrà da uno o più idranti in rapporto alla superficie prenotata ed ai parametri progettuali dell’impianto consortile; in tal caso il Consorzio provvederà alla flangiatura dei rimanenti idranti;
  • la ditta richiedente dovrà effettuare domanda di prenotazione per tutta la superficie del corpo aziendale posta a coltura irrigua e versare al Consorzio un importo forfettario per spese di sopralluogo e assistenza nella misura che sarà di volta in volta determinata. Gli ulteriori costi rivenienti dagli interventi manutentori in conseguenza delle modifiche apportate verranno addebitati sulla base delle reali spese sostenute e documentate. L’autorizzazione avrà durata annuale e sarà rinnovata, dietro richiesta dell’interessato, a discrezione dell’Amministrazione Consortile.

Art. 7
Modalità d’uso degli organi di erogazione

L’apertura e la chiusura delle bocche di derivazione e ogni manovra agli organi mobili della rete saranno eseguite dai guardiani consortili e, solo se autorizzati, dagli agricoltori interessati.
Si fa obbligo agli utenti di chiudere sempre le teste d’idrante al termine dell’erogazione idrica onde evitare sprechi e danni a terzi.
I trasgressori saranno formalmente diffidati e, in caso di reiterazione dell’infrazione, saranno sanzionati con un addebito di £. 1.000.000 oltre al pagamento dei danni eventualmente arrecati.
L’attingimento da canali, vasche, ecc., dovrà essere effettuato a cura dell’utente secondo modalità e dotazione specifiche preventivamente prescritte dal Consorzio.

Art. 8
Colture erbacee

Le prenotazioni per le colture erbacee si intendono espressamente riferite alle singole colture effettuate.
In presenza di colture arboree è consentita anche la consociazione di colture erbacee.
Eventuali richieste di irrigazione di soccorso per il grano, saranno appositamente disciplinate a giudizio del Consorzio.
I produttori che prenotano due volte nel corso dell’anno nella stessa superficie, anche se con colture diverse, pagheranno la seconda prenotazione al 50% del costo tariffario della prima.

Art. 9
Erogazione per usi diversi

E’ in facoltà del Comitato Esecutivo di concedere, nei limiti della disponibilità e delle portate delle condotte distributrici, l’erogazione di acqua per usi diversi da quelli agricoli determinando il contributo dovuto che andrà riscosso nei termini e con le modalità previste al successivo art. 12 .
Tale concessione avrà comunque carattere provvisorio ed eccezionale e potrà essere in qualsiasi momento revocata senza che l’utente possa avanzare pretese.

Art. 10
Libertà di accesso alle aziende private

Gli utenti restano impegnati a consentire il libero accesso al personale consortile addetto all’esercizio dell’irrigazione o ad altro delegato della Amministrazione per l’espletamento dei compiti di pertinenza, con particolare riguardo a:

  • controllo delle reti e delle apparecchiature di intercettazione, erogazione e misurazione;
  • controllo dei turni e degli orari assegnati;
  • controllo delle superfici effettivamente irrigate;
  • interventi manutentori.
In tutti i casi di infrazione alle norme contenute nel presente regolamento, il personale consortile preposto, contestualmente al conduttore, dovrà redigere apposito verbale.
Il verbale dovrà contenere lo spazio necessario per l’esplicitazione di eventuali controdeduzioni da parte del conduttore.
Nel caso in cui il conduttore fosse assente all’atto della contestazione, sarà invitato a presentarsi presso il competente ufficio consortile di zona entro 7 giorni con lettera raccomandata.
Ove il conduttore, nonostante l’espresso invito, non si presenti, si darà luogo d’ufficio agli ulteriori adempimenti sanzionatori.
In caso di diniego all’accesso del personale preposto, il Consorzio, fatte salve tutte le azioni di legge anche per quanto attiene al ristoro dei danni subiti dall’Ente o da terzi, potrà immediatamente sospendere la fornitura idrica.

Art. 11
Irrigazione a turno e clausole di garanzia

A ciascun utente verrà erogata l’acqua con una portata dipendente dal tipo di impianto consortile.
Per cause di forza maggiore, per motivi strutturali, insufficienze della risorsa idrica invasata, guasti alle condotte e nelle aree servite da impianti turnati o anche a domanda, si potrà ricorrere ad irrigazione turnata.
La durata dei turni sarà dal Consorzio stabilita di volta in volta nelle varie aree del Comprensorio, tenuto conto delle colture in atto.
In caso di necessità il Consorzio si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, a modificare i turni già fissati nelle aree servite.
Fermo restando il contributo per concorso spese di cui al successivo art. 12 il Consorzio, ove si verificassero particolari esigenze, o cause di forza maggiore, si riserva il diritto di ritardare l’inizio della consegna o di anticiparne il termine, di ridurre i corpi d’acqua di consegna o di sospendere la distribuzione dell’acqua stessa quando, a suo insindacabile giudizio, le esigenze funzionali delle opere o altre considerazioni tecniche lo rendessero necessario, restando sollevato da ogni responsabilità. Il Consorzio tuttavia si dichiara impegnato alla più rapida soluzione dei vari problemi gestionali che dovessero presentarsi al fine di limitare il più possibile ogni danno o disagio all’utenza.

Art. 12
Modalità di riscossione dei contributi

Ciascun utente, quale concorso delle spese sostenute per l’esercizio degli impianti irrigui e la consegna dell’acqua, dovrà corrispondere al Consorzio i contributi fissati dall’Amministrazione Consortile.
Il contributo a prenotazione sarà riscosso per mezzo di ruolo con unica rata, nell’esercizio in corso con scadenza Settembre, Novembre o Febbraio, o con versamento tramite apposito bollettino.
Nel caso in cui il conduttore sia persona diversa dalla ditta proprietaria, il pagamento del canone avverrà secondo le seguenti modalità:

  1. a carico della ditta proprietaria ove da parte del conduttore sia depositata all’atto della prenotazione espressa dichiarazione di accettazione in tal senso, resa in forma autentica dal proprietario stesso nelle forme di legge;
  2. mediante attestazione del versamento della relativa somma da parte del conduttore, da esibire all’atto della prenotazione; il bollettino dell’avvenuto pagamento costituisce pertanto condizione essenziale per la sottoscrizione della prenotazione irrigua, in assenza della quale l’utente, nei casi previsti dal successivo art. 13, sarà assoggettato alle relative sanzioni;
  3. mediante apposizione di ruolo a carico del conduttore, qualora questi, con certificato di visura catastale aggiornato, dimostri all’atto della prenotazione di essere proprietario di altri terreni siti nell’ambito del comprensorio del Consorzio.
    Gli utenti i cui terreni ricadono al di fuori del perimetro consortile e che non posseggono altri terreni all’interno del comprensorio dovranno effettuare il versamento del contributo irriguo contestualmente alla sottoscrizione della prenotazione irrigua.

Art. 13
Irrigazioni abusive - sanzioni

Ogni utente, per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio consortile, dovrà attenersi strettamente a quanto disposto dal presente Regolamento.
E’ fatto assoluto divieto di:

  1. modificare le bocche di presa ed effettuare ogni alterazione al livello del pelo liquido dei canali ed al libero corso delle acque;
  2. immettere acque provenienti da fonti aziendali (pozzi, sorgenti attingimenti da fiumi, ecc.) nella rete irrigua consortile;
  3. trasferire corpi d’acqua da un comizio all’altro o da un idrante ad altro o da una utenza all’altra;
  4. versare, senza autorizzazione, acqua della rete idrica consortile nei canali di bonifica.

Eventuali irrigazioni effettuate al di fuori del turno assegnato all’utente od effettuate su superfici non prenotate o in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, sempre che ciò non dia luogo a più gravi provvedimenti, saranno sanzionate con apposito verbale e comporteranno una maggiorazione del canone o addebiti nelle misure e con le modalità di seguito specificate:

  1. irrigazione effettuata in orario prolungato o diverso da quello assegnato:
    • € 25,83 per Ditta fino a Ha. 2 irrigui;
    • € 51,65 per Ditta fino a Ha. 5 irrigui;
    • € 103,30 per Ditta fino a Ha. 10 irrigui;
    • € 258,23 per Ditta fino a Ha. 20 irrigui;
    • € 516,46 per Ditta oltre Ha. 20 irrigui;
  2. irrigazione di superficie non prenotata o maggiore di quella prenotata, irrigazioni di colture non consentite dall’Ente per ridotta disponibilità di acqua:
    • somma di cui al precedente punto a) nonchè tariffa irrigua competente maggiorata del 60% sulla maggiore superficie irrigua.
  3. irrigazione di appezzamenti diversi da quelli prenotati:
    • maggiorazione del 30% della tariffa competente per l’appezzamento diverso da quello prenotato oltre a quanto dovuto per la prenotazione;
  4. irrigazione effettuata tramite installazione abusiva di motopompe sugli idranti e su canali irrigui consortili, modifiche alle bocche di presa, alterazioni portate al livello del pelo liquido dei canali e al libero corso dell’acqua:
    • € 154,94 per Ditta fino a Ha. 2 irrigui;
    • € 258,23 per Ditta fino a Ha. 10 irrigui;
    • € 361,52 per Ditta fino a Ha. 20 irrigui;
    • € 516,46 per Ditta fino a Ha. 30 irrigui;
    • € 774,69 per Ditta oltre Ha. 30 irrigui.

    Resta a carico dell’utente il ripristino immediato delle opere abusivamente modificate e la contestuale rimozione delle attrezzature collocate. In caso di inosservanza il Consorzio, decorsi inutilmente dieci giorni dalla data della contestazione, ripristinerà le opere manomesse con addebito di spesa all’utente.
  5. L’accumulo non autorizzato di acque in vasche o altri recipienti aziendali, indicati all’art. 6, comporterà l’immediata sospensione del servizio irriguo ed il conseguente addebito di € 516,46.
    Il ripristino del servizio irriguo consortile sarà effettuato subordinatamente alla dimostrazione dell’avvenuto versamento di cui sopra, fatto salvo l’ottenimento di espressa autorizzazione dell’Ente all’utilizzo in sanatoria della vasca aziendale di accumulo, da rilasciarsi alle condizioni contenute nel precedente art. 6.
  6. L’immissione da parte dell’utente di acque aziendali (provenienti da pozzi, sorgenti, attingimenti da fiumi, ecc.) nella rete irrigua consortile, il trasferimento di corpi d’acqua consortili da un comizio all’altro o da un idrante all’altro, o da una utenza all’altra, il versamento non autorizzato di acque erogate dalla rete consortile nei canali di bonifica, comporterà a carico dell’utenza responsabile degli abusi sopra elencati, sempre che ciò non dia luogo a più gravi provvedimenti, un addebito di € 258,23.
    Per ogni successiva ulteriore infrazione effettuata nel corso della stessa stagione irrigua alle norme contenute nel presente articolo le maggiorazioni e gli addebiti sopra elencati verranno raddoppiati.
    Le maggiorazioni e gli addebiti sopra indicati dovranno essere corrisposti a mezzo di apposito bollettino di c/c entro 10 giorni dalla contestazione.
    In caso di mancato pagamento entro il termine indicato al precedente comma, le relative somme verranno senz’altro immesse nei ruoli di contribuenza con maggiorazione del 10% oltre ai compensi ai Concessionari, come per legge, da pagarsi in unica rata.
    Le sanzioni previste nel presente articolo e nel 1° comma dell’art. 17 saranno poste a carico di colui il quale ha effettuato la prenotazione.
    Nel caso di omessa prenotazione le sanzioni saranno poste a carico del proprietario del terreno, salvo che il conduttore, successivamente individuato, con apposita richiesta scritta, non autorizzi l’Ente a porle a proprio carico.
    Fatti salvi i provvedimenti contemplati nel primo comma del successivo art. 17, il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione dovrà, di norma, avvenire mediante versamento a mezzo del bollettino di conto corrente postale allegato alla nota consortile di contestazione.
    Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata all’ufficio consortile competente per zona.
    Le somme sanzionate potranno anche essere poste a ruolo dell’utente previa istanza scritta da far pervenire al Consorzio nel termine massimo di 15 giorni dalla data della nota di contestazione.
    Resta comunque impregiudicata la possibilità per il Consorzio di porre a ruolo le sanzioni non pagate o la cui iscrizione a ruolo non è stata richiesta dall’utente.
    In tal caso, però, l’erogazione della fornitura rimarrà sospesa fino all’incasso del ruolo.

Art. 14
Obblighi di custodia e manutenzione

All’utente compete la sorveglianza dei manufatti e delle apparecchiature per l’erogazione dell’acqua, ivi compresi i contatori. Dette apparecchiature, se erano state formalmente consegnate all’utente, verranno addebitate allo stesso in caso di furto.
Verranno altresì addebitate le spese di ripristino della funzionalità delle predette apparecchiature che il Consorzio sosterrà a seguito di danneggiamenti attribuibili a dolo o colpa dell’utente.

Art. 15
Divieto di cessione dell’acqua

E’ vietata la cessione, anche parziale, dell’uso dell’acqua assegnata. Tutte le acque e le colature irrigue spettano sempre al Consorzio e ne è vietato l’uso.

Art. 16
Richiamo alle norme di polizia idraulica

Per la custodia e la tutela delle opere irrigue di interesse collettivo e di quelle comunque in uso dell’Ente sono applicabili le vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica.
Il personale del Consorzio adibito alla sorveglianza e custodia delle opere o altro delegato dell’Amministrazione, all’uopo abilitato, è autorizzato a elevare verbale di contravvenzione alle predette norme in materia di polizia idraulica, ai senso dell’art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive disposizioni.

Art. 17
Sospensione della fornitura

Ove non sia diversamente disciplinato nel precedente art. 13, in tutti i casi di infrazione verbalizzata alle norme ivi contenute il Consorzio provvederà alla sospensione dell’erogazione della fornitura, fatto salvo il ristoro delle spese secondo le modalità previste nell’ultimo comma del presente articolo.
Nei confronti degli utenti morosi il Consorzio, mediante nota raccomandata R.R., rivolgerà espressa ulteriore richiesta di pagamento delle somme dovute, assegnando un termine perentorio di 15 giorni, decorrente dalla data di ricezione della richiesta stessa.
Decorso detto termine il Consorzio, senza ulteriore avviso, provvederà alla sospensione della erogazione di acqua.
L’ulteriore disponibilità della risorsa in favore dell’utente sarà in tal caso subordinata alla stipula di un nuovo contratto di prenotazione.
Le spese di sospensione e di riattivazione delle forniture andranno a carico dell’utente.
La sospensione della fornitura contemplata nel presente articolo avrà efficacia anche nei confronti degli eredi ed aventi causa dell’utente.

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Ultimo aggiornamento:
14-Mar-2017 16:59